Minori stranieri non accompagnati

L'Italia ha un sistema di tutela unico e organico applicabile a tutti i minori residenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla loro provenienza, che garantisce l’accesso ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il diritto dovere di istruzione fino al diciottesimo anno di età. Il sistema è esteso, con pari garanzie, anche ai minori fuori dalla famiglia, siano essi italiani o non italiani, questi ultimi individuati con l’acronimo MSNA, Minori Stranieri Non Accompagnati, che descrive bambini e bambine, ragazzi e ragazze, presenti nel territorio nazionale senza figure di riferimento proprio nucleo familiare.
Il diritto allo studio viene ulteriormente sostenuto nelle Linee guida per il diritto allo studio deli minori fuori dalla famiglia di origine, a firma del Ministro e del Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a fine 2017 attraverso una flessibilità operativa: “Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l’iscrizione e l’inserimento a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d’iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online”.
Un’analisi del tema con indicazioni concrete di lavoro sono contenute inoltre nel documento del Ministero dell’istruzione, Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (2022), a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale.
Altre indicazioni operative sono rintracciabili, inoltre, nella L.47/2017 la c.d. “Legge Zampa”, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", dove si prevede, all’art. 14 , comma 3, che “le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Maggiore attenzione è rivolta a quei minori tra le “vittime di tratta” per il cui contrasto al fenomeno è stato istituito un Comitato tecnico interistituzionale, con una rinnovata “Cabina di regia”, coordinata dal Dipartimento Pari Opportunità, che ha messo a punto il Piano d’azione nazionale 2022-2025.
Il MIM collabora inoltre con il programma FAMI, coordinato dal Ministero dell’interno “Interventi di rafforzamento dell’integrazione scolastica 2023/2026” che contiene tra le azioni:”Insegnamento/apprendimento della lingua italiana, con particolare attenzione agli adolescenti e ai preadolescenti di nuova immigrazione (NAI), e ai minori stranieri non accompagnati”.

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