Istruzione parentale

Istruzione parentale

Istruzione parentale La scuola è aperta a tutti: lo stabilisce espressamente l’articolo 34 della Costituzione. Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. Se i genitori scelgono l’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare anno per anno, sulla capacità tecnica o economica di provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di verificare la fondatezza di quanto dichiarato dai genitori.
Il minore sostiene ogni anno un esame di idoneità all’anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

Normativa
Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017
Decreto legislativo 76 del 15 aprile 2005
Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 34

La scuola in ospedale
La scuola in ospedale garantisce agli alunni e agli studenti il diritto a studiare in ospedale, nonostante la malattia. Consente la continuità degli studi e di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico. La scuola in ospedale è riconosciuta e apprezzata in ambito sanitario come parte integrante del programma terapeutico.
Per saperne di più: la scuola in ospedale

L’istruzione per adulti
I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) si rivolgono a:

  • adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che vogliono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
  • adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che vogliono conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
  • adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
  • giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di istruzione di secondo livello sono organizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica.

 

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