Iscrizioni a scuola: procedure

Iscrizioni scuola, anticipi, iscritti in esubero

Le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado devono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e indirizzate direttamente alla scuola prescelta, secondo le disposizioni ministeriali impartite nelle circolari ministeriali pubblicate annualmente.
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione e’ disposta d’ufficio dalla scuola.

Iscrizioni OnLine
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 le iscrizioni al primo anno delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado avvengono esclusivamente in modalita’ OnLine, secondo quanto definito dall’articolo 7, comma 28, del Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012: “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita'  on  line attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.”
Le domande di iscrizione online possono essere presentate a un solo istituto scolastico, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Le famiglie possono scegliere, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. In caso di mancato accoglimento del primo istituto, sara’ cura del sistema di Iscrizioni OnLine provvedere a comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.
Le famiglie che non provvedano all’iscrizione online entro i termini previsti dalla circolare ministeriale dell’anno di riferimento, o le famiglie che optano per l’iscrizione ad una scuola privata paritaria non aderente al sistema di Istanze OnLine, potranno rivolgersi direttamente alla scuola scelta.
Scuole dell’infanzia: l’iscrizione deve essere effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta come da modello A allegato alla circolare ministeriale pubblicata annualmente. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il terzo anno di eta’.

Anticipi
Possono essere iscritti anticipatamente:
- alla scuola dell’infanzia: i bambini che compiano tre anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata delle scuole d’infanzia e’ condizionata dalla disponibilita’ dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; dalla disponibilita’ di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilita’ e funzionalita’, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta’ inferiore a tre anni; alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
- alla scuola primaria: i bambini che compiono sei anni di eta’ entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Iscrizione di minore con genitori separati
Per l’iscrizione di minore con genitori separati e per l’esercizio della potesta’ genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni recate dalla legge 08.02.2006, n. 54: "La potesta’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo’ stabilire che esercitino la potesta’ separatamente".

Iscritti in esubero
La scuola scelta in fase di iscrizione deve stabilire una graduatoria di iscritti sulla base di regole e criteri di precedenza nell’ammissione deliberati dal consiglio di circolo o d’istituto, da rendere pubblica, prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. In questo caso, si individua, di intesa con la famiglia, una nuova istituzione scolastica.

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