Requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio universitari, modifica del DM 987/2016, concernente.”
Roma, Mercoledì, 29 novembre 2017

Requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio universitari, modifica del DM 987/2016, concernente.”

Nota Prot. n. 935

Ufficio:

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato adottato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto ministeriale dell’8 agosto 2016, n. 635, recante le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle Università, i cui contenuti sostituiscono quelli del decreto ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale n.60 dell’8 febbraio 2017, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto n. 987/2016;

VISTO il decreto ministeriale n.115 del 23 febbraio 2017 e successive integrazioni, con il quale è stata istituita una “Cabina di regia nazionale per il coordinamento del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti”;

CONSIDERATE le indicazioni contenute nel documento finale redatto dalla suddetta
“Cabina di regia” all’esito delle consultazioni con tutte le parti interessate;

RITENUTO opportuno adottare una modificazione del citato decreto n. 987/2016 e successive integrazioni, per adeguarsi a quanto emerso dai lavori della suddetta “Cabina di regia”;

VISTO il parere della CRUI, espresso in data 23 novembre 2017;

VISTO il parere n. 196 dell’ANVUR, espresso in data 29 novembre 2017;

RITENUTO necessario integrare il citato DM 987/2016;

 

DECRETA

Art. 1
Al decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, e successive integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 4, l’ultimo inciso viene soppresso e sostituito dal seguente:

“L’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x                                         Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
(corsi in regola coi requisiti di docenza)
1 – 50                                                                   + 1
51 – 100                                                               + 2
101 – 150                                                             + 3
151 – 200                                                             + 4
Oltre 200                                                              + 5

Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell’offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell’accreditamento periodico di cui all’art. 5.”

b) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole “in stretta collaborazione con il mondo del lavoro”, viene aggiunto: “e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche,”.

c) all’articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole “è sviluppato mediante convenzioni con”, sono eliminate le seguenti: “imprese qualificate, ovvero loro associazioni” e viene aggiunto: ”collegi”. Inoltre dopo: “caratterizzanti.” viene aggiunta la frase: ”Nell’ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese.”.

d) nell’allegato A, al punto b) tra i corsi delle Professioni sanitarie, ecc. vengono inseriti anche i corsi (L/DS, LM/DS) di Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate.     

e)  nell’allegato A, la Tabella K è integrata con la seguente tipologia di corsi di studio: “corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all’estero.”.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • DM 935 DEL 29-11-2017.pdf

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