Decreto criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2014
Roma, Giovedì, 18 dicembre 2014

Decreto criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2014

Nota Prot. n. 906

Ufficio:

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1 in cui si prevede che lo  Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge,  alle  università  e  agli  istituti  superiori  non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a  rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2014, ammontante a € 72.445.000 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma  di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;

VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;

VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art. 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

  • "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";
  • "soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 …".

VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall'art.2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

VISTO l'art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi  di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

VISTO il DM 25 maggio 2011,  trasmesso  alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2011 , in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, precedentemente all'adozione della predetta legge di modifica n. 35/2012, il quale  dispone a partire dall'anno 2011  l'inserimento  tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche  "Uninettuno " e "Guglielmo Marconi";

CONSIDERATO che fra le Università non statali telematiche istituite nell'ambito del triennio di programmazione 2004-2006, hanno successivamente ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività le Università  "Giustino Fortunato" (doc. 12/2012), "Pegaso" (doc. 10/2012), "San Raffaele" (doc. 5/2012), "Universitas Mercatorum" (doc. 11/2012), "Nicolò Cusano" (doc. 16/2012), "TEL.M.A:" (doc. 4/2014);

CONSIDERATO che nel corso del 2014 ha altresì ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività anche l'Università per stranieri "Dante Alighieri" (doc 9/2014);

RAVVISATA l'esigenza per le Università Telematiche che hanno ottenuto la valutazione al termine del quinto anno di attività di procedere esclusivamente ad una assegnazione iniziale che, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del processo di valutazione e accreditamento periodico, tenga conto delle osservazioni espresse dall'ANVUR;

RITENUTO che il medesimo criterio debba essere adottato anche per l'Università per stranieri "Dante Alighieri";

RITENUTO a tale riguardo di dovere confermare, per gli atenei che partecipano per la prima volta al riparto del contributo statale, quanto disposto con il DM n. 1061 del 23 dicembre 2013, nel quale la predetta assegnazione iniziale è stata differenziata, stabilendo un importo minimo, uno intermedio e uno massimo in relazione a criteri oggettivi fondati sul numero di corsi di studio accreditati funzionali a classificare gli atenei interessati in 3 fasce: fino a 5 corsi di studio (assegnazione iniziale pari a € 50.000), da 6 a 10 corsi di studio (assegnazione iniziale pari a € 75.000), e oltre 10 corsi di studio (assegnazione pari a € 100.000);

TENUTO CONTO delle disponibilità di bilancio  relative all'esercizio finanziario 2014  l'importo minimo, intermedio e massimo in relazione ai criteri  oggettivi sopra indicati  viene rideterminato nella misura di € 40.000, € 60.000 ed € 80.000;

VISTA la nota prot. n. 1573 del 31 marzo 2014 dell'Università  Telematica  Nicolò Cusano, con la quale rinuncia al contributo  di cui alla legge 29.7.1991, n. 243;

CONSIDERATO che il mantenimento dei requisiti come sopra indicato per le Università telematiche e per le ulteriori Università non statali ammesse a finanziamento potrà essere verificato solo a seguito del completamento del processo di accreditamento e di valutazione periodica in fase di realizzazione da parte dell'ANVUR;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2014 si ritiene di procedere alla attribuzione della quota premiale secondo le modalità utilizzate nel 2014 per le università statali di cui al DM n. 815 del 4 novembre 2014 (trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione);

VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2014 si ritiene di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo le modalità utilizzate nel 2014 per le università statali di cui al DM n. 815 del 4 novembre 2014 (trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione);

VISTO l'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle università  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, ((e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,)) concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma  1,  del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il finanziamento ordinario delle università statali  e  nel  contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle università non statali legalmente riconosciute;

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.

DECRETA

Art. 1

L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 72.445.000, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i  criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 2

L'importo di € 48.427.000 è destinato ai seguenti interventi:

  • a) € 36.867.000 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c) e d), in misura proporzionale alla quota di contributo per il funzionamento ordinario attribuita agli stessi nell'esercizio 2013, al netto di quanto attribuito nel medesimo anno per interventi straordinari o una tantum, dell'importo assegnato quale rimborso degli esoneri delle tasse e dei contributi degli studenti e dell'importo attribuito a fini premiali;
  • b) € 1.300.000 destinati per un importo di € 650.000 per ciascuna istituzione alle Università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi";
  • c) € 180.000 destinati rispettivamente per un importo di € 40.000 per l'Università telematica "Giustino Fortunato", € 60.000 "Università telematica Pegaso", € 40.000 "Università telematica San Raffaele", € 40.000 "Universitas telematica Mercatorum";
  • d) € 80.000 destinati rispettivamente per un importo di € 40.000 per "Università telematica TEL.M.A." e € 40.000 per "Università per stranieri Dante Alighieri" a seguito della  valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR nel corso del 2014, al termine del quinto anno di attività  effettuata nel 2014;
  • e) € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo di cui alla lettera a) quale compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2013/2014 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:
    • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
    • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

Art. 3

L'importo di € 10.850.000, pari a circa il 18% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità  di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:

  • a) 70% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004 - 2010);
  • b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
  • c) 10% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale.

Art. 4

L'importo di € 12.168.000 è destinato agli interventi di cui all'art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:

  • 1) € 9.115.364 per le Borse post lauream, inclusi gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2;
  • 2) € 2.622.216 per il Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo criteri definiti con successivo Decreto Ministeriale, sentiti la CRUI e il CNSU, a sostegno delle finalità di cui al decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170 con specifico riferimento all'obiettivo indicato all'art. 1, c. 1, lett. a) relativo al "sostegno alla mobilità internazionale degli studenti" e limitatamente agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a);
  • 3) € 430.420 per la quota dell'anno 2014 riferita alla Programmazione dello sviluppo del sistema universitario 2013 - 2015 secondo i criteri di cui al DM 15 ottobre 2013, n. 827;

 

Art. 5

L'importo di € 1.000.000 è riservato, a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 31 dicembre 2014, per interventi straordinari caratterizzati da una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, nonché alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013, inclusi, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 ultimo periodo del DPR 222/2011 i compensi dei commissari OCSE.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Il Ministro
F.to Prof.ssa
Stefania Giannini

Registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2015, reg. 1, fgl. 375 _____________________________________________________________

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 -Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti - Assegnazioni 2014

Documenti Allegati
  • DM 906 del 18-11-2014 con allegati.pdf

  • Tabella I assegnazione 2014.pdf

  • Tabella II - Dottorato e post lauream 2014.pdf

  • DM 906 Tabella assegnazione totale 2014 .pdf

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