Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – Autorizzazione al rilascio del Diploma accademico di primo livello in Recitazione e Regia
Roma, Giovedì, 20 luglio 2017

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – Autorizzazione al rilascio del Diploma accademico di primo livello in Recitazione e Regia

Nota Prot. n. 510

Ufficio:

VISTA                         la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO                         il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO                         il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo 11;
VISTO                         l’articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
VISTO                         altresì, l’articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
VISTO                         il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
VISTO                         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica;
VISTO                         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n.22, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica;
VISTO                         il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO                         l’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che “nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”;
CONSIDERATA          pertanto, l’esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
VISTO                         il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere “le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”;
VISTO                         il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
VISTA                         la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello del 11 luglio 2016 con le successive integrazioni, per il corso di “Regia indirizzo Teatro ” e “Recitazione indirizzo Teatro”, avanzata dall’Istituto Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
VISTO                         il parere favorevole, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, espresso, in data 21 dicembre 2016, dall’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
VISTO                         il parere favorevole, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, espresso in virtù del richiamato articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da ultimo in data 6 luglio 2017, dalla Commissione per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici AFAM, di cui ai Decreti Dipartimentali n. 2326 del 19/10/2015 e n. 2454 del 2/11/2015;

 DECRETA:
Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, l’Istituto denominato Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del  Presidente della Repubblica  n. 212 del 2005, all’attivazione presso la propria sede, dei corsi e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
  • Recitazione – indirizzo Teatro (DADPL 02)
  • Regia – indirizzo Teatro (DADPL 03)

L’ordinamento didattico del corso di studio di cui al comma 1 è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

  • 1. L’Istituto di cui all’articolo 1 provvede a:
    • a) adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
    • b) comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
    • c) rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

 

Art. 3

  • 1. L’ANVUR procede alla valutazione periodica dell’Istituto di cui all’articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla prima valutazione positiva successiva al primo triennio da parte dell’ANVUR.
  • 2. In caso di valutazione negativa da parte dell’ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell’autorizzazione concessa. L’Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.
  • 3. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all’autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

 

       
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • DM Paolo Grassi n. 510 del 20-07-2017.pdf

  • allegati schema DM n.510.pdf

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