Autorizzazione alla “S.A.I.G.A. – Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti” ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 19 unità per ciascun anno di corso.
Roma, Giovedì, 23 febbraio 2017

Autorizzazione alla “S.A.I.G.A. – Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti” ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 19 unità per ciascun anno di corso.

Nota Prot. n. 397

Ufficio: DGSINFS

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017 n. 60

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto in data 9 settembre 1994 con il quale la "S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti "  è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede di Torino, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

VISTA l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 15 a 19 unità e, per l'intero corso, a  76 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 aprile 2016;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 3 agosto 2016, trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016, subordinata all'integrazione dell'adeguamento temporale del contratto di locazione;

VISTA la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con nota del 23 gennaio 2017, relativa all'adeguamento temporale del contratto di locazione;

 

 

D E C R E T A :

Art. 1

 

La  "S.A.I.G.A. - Scuola di individual psicologia per psicoterapeuti",  abilitata con decreti in data 9 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Torino, corsi  di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con  D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 19 unità e, per l'intero corso, a 76 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

f.to Prof. Marco MANCINI

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