DM per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017
Roma, Mercoledì, 09 agosto 2017

DM per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017

Nota Prot. n. 610

Ufficio: DGFIS

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2017 pari ad  €  6.981.890.720, comprensivo dei seguenti finanziamenti:

  • € 10.000.000 di cui all'art. 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per il finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 8 aprile 2016, n. 242 consolidabili dall'esercizio 2017;
  • € 50.500.000 di cui all'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia ripartiti tra le Università ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e al Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016 consolidabili dall'esercizio 2017;  
  • € 30.000.000 di cui all'art. 1, comma 261, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) al fine di incrementare la quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università consolidabili dall'esercizio 2017;  
  • € 5.000.000 di cui all'art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015), per  il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015, 2016 e 2017, ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
  • € 3.500.000 di cui all'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge;
  • € 45.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali;
  • € 5.000.000 a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui all'art. 1 commi da 290 a 293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 da ripartire annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti;
  • € 55.000.000 per l'anno 2017, consolidabili in € 105.000.000 a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui all'art.1 commi 265 e 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 da ripartire tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso;
  • € 1.237.000 importo massimo destinato agli oneri sostenuti dalle università per la stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
  • € 420.186 destinati alla coperture degli oneri sostenuti dall'Università degli studi Bologna per il trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero del Beni Culturali e del Turismo (MIBACT)  a quelli dell'Università degli studi di Bologna;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede "La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università";

CONSIDERATO  che lo stanziamento disponibile tiene conto della riduzione a decorrere dall'esercizio 2017, dell'importo di 1,5 milioni di euro, operata in sezione II della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'art. 23, c. 3, lett. b) della legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e destinato all'ANVUR;

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 e l'articolo 5, comma 2 in cui si prevede che "alle  medesime  condizioni  di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può  concorrere all'assegnazione dei fondi statali di  incentivazione,  ivi  compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti";

VISTO il DM n. 216 del 31 marzo 2016 con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del DL 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), come Istituto di Istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su altro capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, della stessa L. n. 89/2016;

RITENUTO pertanto che il GSSI può partecipare alle assegnazioni di cui al presente decreto con riferimento esclusivamente ai seguenti incentivi:

  • Chiamate dirette ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 nonché assunzioni di docenti esterni all'ateneo;
  • Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini";

VISTO l'articolo 60, comma 01, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

CONSIDERATO l'importo complessivo disponibile per l'FFO del presente esercizio, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo nella misura massima del - 2,5% e di contenere l'incremento nella misura massima del +2,5%, rispetto all'anno precedente;

VISTO il DM n. 458 del 27 giugno 2015, relativo alle linee-guida per la Valutazione della qualità della Ricerca (VQR) 2011 - 2014;

VISTI i risultati della VQR 2011-2014 elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018, e in particolare l'art. 3 (programmazione finanziaria degli Atenei 2016-2018) e l'art. 5 (Valorizzazione dell'autonomia responsabile);

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2017 approvato dal CIPE in data 1 maggio 2016 e la nota del Ministro n. 11677, del 14 aprile 2017, relativa all'accreditamento dei Corsi di Dottorato a partire dal ciclo XXXIII;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2013 reg. 13 fg. 107 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed altresì approvati gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l'8 agosto 2013 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e in particolare l'articolo 12 (Costo standard per studente), commi 4 e 5, in cui si prevede rispettivamente che "4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO"; "5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016".

ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 31 luglio 2017, del Consiglio Universitario Nazionale del 3 agosto 2017, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 27 luglio 2017 e dell'Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 1 agosto 2017;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario 2017 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1  - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici

€  53.405.762 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

  • a) € 35.723.905 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie;
  • b) € 17.400.000 per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze e agli eventi riconducibili al sisma dell'anno 2016 con l'Università degli Studi di Camerino e con l'Università degli Studi di Macerata;
  • c) € 163.613 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;
  • d) € 118.244 a favore dell'Università di Trento con riferimento ad assegnazioni comprese nell'articolo 5, comma 2 del d.gs 18 luglio 2011, n. 142;

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento alle lettera a) e b) sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base.    
                 
Art. 2 - Interventi quota base FFO

€ 4.592.750.480 vengono destinati come di seguito indicato.

  • a) €  4.493.977.888 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di seguito indicato:
    • 1.285.000.000, pari a circa il 20% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università a valere sull'FFO 2016 con riferimento al criterio del Costo standard di formazione per studente in corso;
    • € 3.208.977.888, pari a circa il 56% dell'FFO in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
      • Quota base FFO 2016;
      • Quota dell'intervento perequativo FFO 2016, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
      • Ulteriori interventi consolidabili FFO 2016.
  • b) € 852.406 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
  • c) € 420.186 sono assegnati all'Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero del Beni Culturali e del Turismo (MIBACT);
  • d) € 97.500.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
    • Quota base FFO 2016;
    • Ulteriori interventi consolidabili.

Art. 3 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO - Allegato 1)

€ 1.535.600.000 pari a circa il 22 % del totale delle risorse disponibili vengono assegnati a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1. Tale somma è assegnata alle Università e agli Istituti a ordinamento speciale, rispettivamente per l'importo di €  1.517.870.000 tra le Università e per € 17.730.000  tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale, secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

  • a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
  • b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2014-2016, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014;
  • c) 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell'autonomia responsabile ai sensi di  quanto previsto dall'art. 5 del DM n. 635 del 8 agosto 2016;

Art. 4 - Assegnazioni destinate per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO - Allegato 2)

€ 145.000.000 pari a circa il 2% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle Università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2.

Art. 5 - Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo

€ 14.000.000 vengono destinati, in regime di cofinanziamento al 50% e secondo il seguente ordine di priorità, ai seguenti interventi:

  • a) chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama";
  • b) assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • c) assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della medesima legge
  • d) trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali di cui all'articolo 9.

Con riferimento alle chiamate dirette, l'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2014-2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione di Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta di cui alla lettera a), la cui assunzione dovrà avvenire non oltre il 1° novembre 2018, si terrà conto delle proposte formulate per via telematica nel corso dell'anno 2017. Per i restanti interventi di cofinanziamento, di cui alle lettere b), c), d), si fa riferimento alle prese di servizio effettive entro il 31.12. 2017 rilevate nella procedura PROPER.

Qualora le assunzioni disposte determinino un impatto finanziario superiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo, si procederà comunque a soddisfare il cofinanziamento di almeno una delle effettive assunzioni di ogni ateneo secondo l'ordine di priorità degli interventi dalla lettera a) alla lettera d) e, successivamente, il cofinanziamento delle restanti assunzioni secondo lo stesso ordine di priorità e in  misura proporzionale al numero dei docenti di ogni Università in base all'organico al 31.12.2016.

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base.    

Nei casi di cessazione dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"

€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando. Le risorse non utilizzate relative al "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" degli anni precedenti, sono recuperate a valere sulla assegnazione della quota base dell'FFO, per essere destinate al rinnovo entro il 31 dicembre 2017, dei contratti da ricercatore di tipo b) del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", i cui titolari hanno presentato domanda e sono in attesa dei risultati dell'ASN.

Art. 7 - Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR

€ 34.000.000 sono destinati ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA e per la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR), nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato, con esito positivo, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. Le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definite con successivo decreto.

Art. 8 - Interventi a favore degli studenti

€  266.629.114 sono destinati ad interventi relativi agli studenti, con riferimento a:

  • a) €  139.929.114 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri indicati nell'allegato 3, di cui:
    • a. €  132.694.114 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
    • b. €  7.235.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

    Tali importi dovranno essere utilizzati dalle Università:

    • per almeno il 60%  con riferimento ai dottorati innovativi;
    • per un ammontare pari ad almeno 1 borsa di dottorato con riferimento ad ambiti di ricerca nelle tematiche dell'Agenda per la Sostenibilità ONU 2030.
       
  • b) €  64.200.000, da ripartire secondo quanto indicato con apposito Decreto Ministeriale, sentiti, la CRUI, il CNSU e l'ANVUR, di cui:
    • a. € 59.200.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; tale importo è integrato con le ulteriori risorse, relative all'anno 2014, da recuperare a valere sull'assegnazione della quota base dell'FFO ai sensi dell'art. 4 del D.M. 976 del 29  dicembre 2014;
    • b. € 5.000.000 per le finalità di cui all'art. 1 commi da 290 a 293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato.
  • c) € 7.500.000 sono destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170, secondo i criteri riportati nell'allegato 4;
  • d) € 55.000.000 per le finalità di cui all'art.1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali, per l'anno 2017, a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'a.a. 2016/17 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.

Art. 9 - Interventi previsti da disposizioni legislative in vigore

  • 1. € 330.505.364 vengono destinati come di seguito indicato:
    • a) € 10.000.000, ai sensi dell'articolo 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento del Piano straordinario per la chiamata di Professori di I fascia secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale (MIUR - MEF)  n. 242 del 8 aprile 2016;
    • b) € 50.500.000, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento del Piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e, con riferimento all'Università di Trento, dal Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016;
    • c) € 171.748.716 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 - 2012 - 2013;
    • d) € 5.000.000  per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015)  sulla base delle modalità definite con il Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
    • e) € 43.756.648 per la quota dell'anno 2017 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 - 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016;
    • f) € 45.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali; le eventuali risorse non attribuite per mancanza di un numero sufficiente di destinatari, sono ripartite tra tutte le Università statali a valere sulla quota base del fondo di finanziamento ordinario;
    • g) € 1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;
    • h) € 3.500.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/1/2017. Eventuali quote assegnate non utilizzate sono destinate dagli Atenei per le finalità di cui all'articolo 8, lettera a);
  • 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 212, della L. 28 dicembre  2015, n. 208, la quota parte delle risorse di cui all'art. 1 comma 207, della stessa legge eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211, confluisce nell'esercizio finanziario 2017 nel Fondo per il finanziamento ordinario  e viene destinata alle Università secondo quanto indicato con successivo Decreto Ministeriale.

Art. 10 - Ulteriori interventi

€ 5.000.000 vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 30 novembre 2017, esclusivamente in modalità telematica; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, anche con riferimento all'impatto per il sistema socio economico territoriale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
f.to Sen. Valeria Fedeli

(Il presente decreto è stato trasmesso in data 10 agosto 2017 alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione).

Registrato alla Corte dei Conti il 07/09/2017 - Foglio n.1966.

Documenti Allegati
  • Tabella 7 - FFO 2017 -scelte atenei autonomia responsabile

  • Tabella 1 - FFO 2017 - quadro sintesi.pdf

  • Tabella 2 - FFO 2017 - quadro generale.pdf

  • Tabella 3 - FFO 2017 - quota base.pdf

  • Tabella 4 - FFO 2017 - quota premiale.pdf

  • Tabella 5 - FFO 2017 - intervento perequativo.pdf

  • Tabella 6 - FFO 2017 - intervento no tax area.pdf

  • Tabella 9 - FFO 2017 - Contributo studenti diversamente abili.pdf

  • TABELLA 8 - FFO 2017 - Dottorato e post laurea Atenei statali 2017.pdf

  • TABELLA 8bis - FFO 2017 - Dottorato e post laurea Scuole superiori 2017.pdf

  • DM 610 del 9 agosto 2017 - FFO 2017.pdf

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