Revoca di autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Bologna dell’Istituto “Centro milanese di terapia della famiglia”
Roma, Venerdì, 15 dicembre 2017

Revoca di autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Bologna dell’Istituto “Centro milanese di terapia della famiglia”

Nota Prot. n. 3619

Ufficio:

G.U. n. 4 del 5.1.2018 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA            la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI          i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA          l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

VISTO         il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale  l’Istituto “Centro milanese di terapia della famiglia” è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Milano, Padova e Bologna, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 1989;

VISTO          il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall’Istituto “Centro milanese di terapia della famiglia di Milano, Padova, Bologna e Genova”,  alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

VISTA          la nota del 18 gennaio 2017, ricevuta con prot. 5032 del 22.2.2017, con cui il predetto Istituto ha presentato istanza di revoca della sede periferica di Bologna;

D E C R E T A :

Art. 1

È revocata l’autorizzazione, disposta con il decreto in data 24 ottobre 1994 per l’attivazione della sede di Bologna, dell’Istituto “Centro milanese di terapia della famiglia”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI

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