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Il processo legislativo in materia di accessibilità prevede, a tutela del principio di trasparenza dell'azione pubblica, due forme di accesso civico (da non confondere con l’accesso documentale), ovvero l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.

Accesso civico semplice

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 co. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, che il Ministero dell'istruzione e del merito abbia omesso di pubblicare, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile in formato doc 29 Kb oppure in formato odt, 10 Kb, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'istruzione e del merito tramite:
- posta ordinaria all'indirizzo:
  Ministero dell'istruzione e del merito - Responsabile della
  trasparenza MIM, viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA.
- posta elettronica all'indirizzo
  e-mail: accessocivico@istruzione.it
- posta elettronica certificata all’indirizzo:
  rpct@postacert.istruzione.it

Il procedimento
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore Generale/Dirigente competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
Decorsi inutilmente i trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Direttore generale competente in materia di relazioni con il pubblico di cui all’art 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (posta elettronica certificata: dgpoc@postacert.istruzione.it) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutela dell'accesso civico
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Responsabili
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Direttore generale competente in materia di relazioni con il pubblico del Ministero dell’istruzione e del merito (D. M. n. 99 del 23 maggio 2024).

Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato art.5 co.2, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) 

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 co. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013).

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
L'istanza va presentata all'Ufficio responsabile del procedimento:

  • se l'Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell'amministrazione centrale, vai all'organigramma del MIM per individuare l'ufficio competente.

    La richiesta può essere inviata tramite:

    • posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA.
    • posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell'istruzione e del merito o all'indirizzo e-mail dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@istruzione.it
       
  • se l'Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell'amministrazione periferica consulta l'elenco degli Uffici scolastici regionali per individuare l'ufficio competente o il relativo Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La richiesta di accesso civico va effettuata utilizzando il modulo in formato doc  36 Kb oppure in formato odt 11 Kb.

Il procedimento
L'Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Tutela dell'accesso civico
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
I Responsabili dell'accesso di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 sono i Dirigenti degli uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MIM dell'amministrazione centrale e periferica.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzione.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata: rpct@postacert.istruzione.it.

Accesso

Ufficio cui rivolgere l’istanza

Riesame


Accesso
civico
semplice


RPCT del Ministero dell’istruzione e del merito
Modulo accesso civico semplice

e-mail:
accessocivico@istruzione.it
PEC:
rpct@postacert.istruzione.it

 In caso di mancata risposta entro 30
 giorni:

  - Titolare potere sostitutivo

 in alternativa:
  - TAR

  In caso di diniego:
  - TAR

Accesso
civico
generalizzato
(FOIA)


Amministrazione che ha formato/detiene il documento
Modulo accesso civico generalizzato (FOIA)
e-mail Uffici Amministrazione centrale
urp@istruzione.it

e-mail Uffici Scolastici Regionali

 

  In caso di diniego o silenzio da parte 
  dell’Amministrazione:

  - RPCT

  in alternativa:
  - TAR

Registro degli accessi

Vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo semestrale, l'elenco delle richieste di accesso (civico semplice e generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Archivio Registro degli accessi



data ultimo aggiornamento 02/07/2024

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