Scuola di Musica di Fiesole - Accreditamento dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello
Roma, Mercoledì, 09 agosto 2017

Scuola di Musica di Fiesole - Accreditamento dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello

Nota Prot. n. 613

Ufficio:

VISTA                         la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO                         il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO                         il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2  della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO                         il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ,con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO                         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di Musica e successive modificazioni;

VISTO                         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello dei Conservatori di musica e successive modificazioni;

VISTO                         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale è stata definita, in applicazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,  in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica;

VISTO                         l’articolo 11 comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, il quale prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo  2 , comma 7, lettera g),  della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

VISTO                         altresì, l’articolo 11,  comma 2,  del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n. 212, che prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO                         il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO                         l’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che “nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci”;

CONSIDERATA         pertanto, l’esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO                         il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere “le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'articolo 1- della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli articoli  10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212”;

VISTO                         il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;

VISTI                          la nota del  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, 13 ottobre 2015, n. 17920 con cui sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni operative concernenti l’accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle  Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999,  n. 508, del  e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

VISTO                         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 agosto 2013, n. 685, con cui la Scuola di Musica di Fiesole è autorizzata al rilascio di titoli accademici di I livello;

VISTO                         la delibera del Consiglio accademico del 16 novembre 2015;

VISTA                         l’istanza del 9 dicembre 2015, prot. 22544, con la quale la Scuola di Musica di Fiesole chiede l’attivazione dei corsi accademici di primo livello in “arpa”- “basso tuba” -“canto barocco” - “clavicembalo e tastiere storiche”- “ flauto traversiere”- “liuto”- “organo”- “viola da gamba”- “violino barocco” e “violoncello barocco”;

VISTO                         il parere n. 12/2017 dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui la stessa, ai sensi del menzionato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, si è espressa positivamente in merito alla congruenza delle strutture e della docenza per la realizzazione del progetto didattico presentato;

VISTO                         il verbale n. 18 del 3 maggio 2017 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici di cui  al citato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, in cui  la stessa esprime parere favorevole alle richieste di attivazione;

 

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall’anno accademico 2017/2018, la Scuola di Musica di Fiesole è autorizzata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all’attivazione dei corsi accademici di primo livello in “arpa”- “basso tuba”- “canto barocco” - “clavicembalo e tastiere storiche” - “flauto traversiere”-  “liuto”- “organo”- “viola da gamba” -“violino barocco” e “violoncello barocco”.

2. L’ordinamento curriculare del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nella allegata tabella A  che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2

L’autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti concernenti la conformità dell’ordinamento didattico, l’adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale al corso attivato.

 

Art. 3

La Scuola di Musica di Fiesole è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

 

Roma,
IL MINISTRO
Senatrice Valeria Fedeli

Elenco dei piani di studio approvati con il presente Decreto
Decreto Ministeriale del 09/08/2017 n. 613

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