Trasferimento autorizzazioni da Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta "Cignaroli" di Verona a "Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona"
Roma, Venerdì, 19 maggio 2017

Trasferimento autorizzazioni da Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta "Cignaroli" di Verona a "Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona"

Nota Prot. n. 298

Ufficio:

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della predetta Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) nel doc. 11/10 ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 5, del D.P.R. 212/2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, il quale svolge le funzioni precedentemente attribuite al CNVSU;

VISTO il decreto del 9 giugno 1984, con il quale il Ministro per la pubblica istruzione ha autorizzato l'Associazione "Accademia di belle arti di Verona G.B. Cignaroli" a rilasciare titoli aventi valore legale;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 191, con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, al riordino dei corsi triennali di primo livello in "Pittura", "Scultura", "Decorazione", "Scenografia" e "Progettazione artistica per l'impresa", dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2012, n. 162, con cui si è proceduto alla modifica dei piani di studio dei corsi triennali di I livello di cui al citato decreto n. 191 del 2011, a decorrere dall'anno accademico 2012/13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2012, n. 194, con il quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona è stata autorizzata ad attivare i corsi biennali sperimentali per il conseguimento dei diplomi accademici di secondo livello in "Creative Mind. Processi creativi e nuove tecnologie", "Atelier Direction. Mediazione culturale dell'arte" e "Arti scultoree e decorative";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 dicembre 2012, n. 196, con il quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona è stata autorizzata ad attivare, dall'anno accademico 2012/13, il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 marzo 2013, n. 150, con il quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona è stata autorizzata ad attivare, dall'anno accademico 2012/13, il corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in "Art direction and product design. Direzione artistica e design del prodotto";

VISTA la richiesta del 29 maggio 2012, prot. 1042/A4 - 2/B1, con la quale il Presidente dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona comunica di aver avviato la procedura per costituire la Fondazione Accademia di  Belle Arti di Verona, con l'obiettivo di proseguire senza soluzione di continuità l'attività didattica della Scuola legalmente riconosciuta con il citato decreto del Ministro della pubblica istruzione del 9 giugno 1984;

VISTA la nota 18 giugno 2012, prot. n. 197/Segr/Afam, con cui la Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di questo Ministero prende atto dell'avvio di tale procedura e comunica la necessità che detta Fondazione venga riconosciuta giuridicamente dalla Prefettura competente previa cessazione di ogni attività afferente la scuola legalizzata;

VISTO il decreto del Prefetto di Verona 17 ottobre 2012, n. 0018155, con il quale viene concesso il riconoscimento giuridico alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona,  con sede in Verona - Via Carlo Montanari n. 5 - e la contestuale iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

PRESO ATTO del verbale della deliberazione assunta dalla Reggenza dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona del 6 settembre 2012, n. 10, trasmesso con nota prot. n. 1174 /A4-2/B1 del 12 giugno 2012, recante cessazione dell'attività didattica afferente alla Scuola legalizzata, in relazione al riconoscimento giuridico ottenuto dalla citata Fondazione;

CONSIDERATO che tale Fondazione, costituita con l'unico scopo di supportare e consolidare economicamente anche mediante il coinvolgimento di soggetti esterni lo sviluppo di progetti ed iniziative ad ampio raggio, prosegue l'attività svolta dall'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona con riferimento ai corsi della scuola legalizzata, mantenendo il personale, i docenti, gli studenti, le attrezzature e l'edificio e tutto quanto necessario per il funzionamento dell'attività didattica;

RITENUTO pertanto che la costituzione della predetta Fondazione possa assicurare l'adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'Accademia superando le criticità a suo tempo rilevate dal CNVSU;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 19, commi 5 bis e 5 ter, con il quale a decorrere dal 2014 sono state ammesse a finanziamento statale le accademie non statali storiche, tra cui quella di Verona;

RITENUTO pertanto di dovere adottare un decreto ministeriale di natura ricognitiva che faccia riferimento alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona invece che alla Associazione Cignaroli quale nuovo soggetto cui fa capo l'Accademia non statale legalmente riconosciuta di Verona" così chiarendo la nuova titolarità del soggetto autorizzato al rilascio dei titoli accademici

 

DECRETA:

Art. 1

  • 1. Le autorizzazioni già concesse con i decreti ministeriali 10 novembre 2011 n. 191, 30 ottobre 2012, n. 162, 29 novembre 2012, n. 194, 4 dicembre 2012, n. 196, 4 marzo 2013 n. 150 all'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "G.B. Cignaroli" di Verona (Associazione Accademia di belle arti G.B. Cignaroli) devono intendersi riferite alla Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona ("Fondazione Accademia di belle arti di Verona") in relazione alla costituzione del nuovo soggetto giuridico cui fanno capo le attività didattiche riconosciute ed autorizzate al rilascio di diplomi accademici aventi valore legale.

Art. 2

  • 1. Restano invariati gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali definiti negli allegati ai decreti ministeriali indicati all'articolo 1 del presente provvedimento, che costituiscono l'offerta formativa di primo e di secondo livello della "Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Verona" (Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona).

Art. 3

  • 1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Accademia di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, con cadenza almeno triennale.
  • 2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Accademia assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.

 

IL MINISTRO
sen.Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • DM_298.pdf

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