Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A. 2018/2019
Roma, Giovedì, 02 maggio 2019

Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A. 2018/2019

Nota Prot. n. 859

Ufficio: DGSINFS

IL DIRETTORE GENERALE


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO l’art. 230 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante le modalità per effettuare versamenti di somme nelle Tesorerie statali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293 “Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante “norme in materia di accesso ai corsi universitari”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazione;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante  “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, che ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, l’art. 36, c. 1  - come modificato dall’art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 -, in base al quale “con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati  le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove,  nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi:  a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;  b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo  parametri oggettivi;  c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”;
VISTO il comma 433 dell’art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art.7 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale “Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato”;
VISTO l’art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n., in base al quale “[…..] l’importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i., registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 – registro n.6 – foglio 116;
VISTO il comma 3-bis dell’art. 20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999  - come modificato dall'art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 –, in base al quale “con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre  2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei  limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica”.

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite  le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M. n.68/2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;
VISTI i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i quali il MIUR, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM 2015-2016, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di Specializzazione ai sensi dei nuovi Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;
VISTO l’art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che “con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la “definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015” che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. recante “standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005”;
VISTI i Decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5, 9 e 10 luglio 2018 con i quali si è provveduto all'accreditamento di cui ai citati DD.MM. n.68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici già istituite e di nuova istituzione per l’a.a. 2017/2018;
TENUTO CONTO che è in fase di espletamento l’iter procedimentale relativo all'accreditamento di cui ai citati DD.MM. n.68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici già istituite e di nuova istituzione per l’a.a. 2018/2019;
VISTO il comma 1, dell’art. 35, del citato D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale “Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle  attività del  Servizio sanitario nazionale”;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR, concernente la determinazione del Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito  dalla Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, in 8.569 unità per l’a.a. 2017/2018, in 8.523 unità per l’a.a. 2018/2019 ed in 8.604 unità per l’a.a. 2019/2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 30 dicembre 2018 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;
CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all'incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;
VISTA la nota del 16 gennaio 2019 prot. n. 2450 con la quale il Ministero della salute, al fine di provvedere per l’a.a. 2018-2019 a quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n.368/99 in materia di determinazione del numero globale dei medici da formare per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione,  ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle finanze <<di conoscere le risorse messe a disposizione da codesto Ministero per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici ivi comprese quelle rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti da parte del dicastero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, cui la presente è trasmessa per conoscenza>>;
VISTA la nota del 28 gennaio 2019 prot. n. 15566 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, in riscontro alla nota del Ministero della salute prot. n. 2450/2019, ha effettuato la ricognizione generale delle attuali autorizzazioni di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici determinando in euro 730.601.876,00 di euro <<il livello complessivo del finanziamento per l’a.a. 2018/2019>>, con ciò intendendo riferirsi all’ammontare complessivo dello stanziamento disponibile a legislazione vigente per coprire la spesa complessiva di tutte le coorti di specializzandi attive nel suddetto a.a. 2018/2019, quindi non solo la coorte il cui primo anno prenderà avvio nell’a.a. 2018/2019 ma anche tutte le ulteriori coorti di specializzandi già iscritti negli a.a. precedenti e che saranno ancora attive nell’a.a. 2018/2019, precisando al riguardo che <<il citato importo non tiene conto di eventuali residui di finanziamento relativi all’anno accademico 2017/2018 il cui onere non risulta allo stato consuntivato>>;
VISTA la nota del 5 aprile 2019 prot. n. 12471 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in riscontro alla nota prot. n. 15566/2019 del Ministero dell’economia e delle finanze e prot. n. 2450/2019 del Ministero della salute, ha comunicato l’ammontare della spesa necessaria per la copertura delle coorti di specializzandi già iscritti alle scuole di specializzazione negli a.a. precedenti e che risulteranno ancora attive nell’a.a. 2018/2019, tenuto conto sia  delle sospensioni sia delle economie, comprese le economie derivanti dai residui di finanziamento relativi agli a.a. precedenti, rimanendo in attesa <<di conoscere, pertanto, il numero di contratti di formazione medica specialistica finanziabili per l’a.a. 2018/2019>>;
TENUTO CONTO che, successivamente alle indicazioni fornite sia dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 15566/2019  sia  dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota prot. n. 12471/2019,  ad oggi non è ancora pervenuta da parte del Ministero della Salute comunicazione in ordine al contingente globale di specialisti che, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999,  il Ministero della Salute  intende formare  per l’a.a. 2018/2019 in rapporto al fabbisogno per il servizio sanitario nazionale definito dalla Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’a.a. 2018/2019,  come da Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome del 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR;
VISTO il comma 2, del richiamato art. 35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”;
TENUTO CONTO, dunque, che non appena verrà fornita comunicazione del numero globale degli specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione per l’a.a. 2018/2019, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca potrà ad adottare il provvedimento di cui all’art. 35 comma 2 del D.Lgs. n.368/1999, concernente la determinazione del  numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata;
CONSIDERATA la tempistica indicata all’art. 2, comma 1, del richiamato Regolamento  MIUR n.130/2017 secondo cui  <<Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo  35,  comma 2, del decreto legislativo n.  368  del  1999. >>;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad emanare il bando di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’A.A. 2018-2019, demandando ad uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente bando l’indicazione, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto di prossima emanazione del  Ministero della Salute  di concerto con il MIUR ed il MEF ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/99, dei posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2018-2019 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché dei posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999;
TENUTO CONTO che, parimenti, con atto integrativo al presente bando il MIUR provvederà altresì ad indicare i posti riservati di cui al comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n.368/99, i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché i posti finanziati da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati,  assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 il quale prevede che la predisposizione dei quesiti in modalità informatica <<è affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio>>;
VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione con funzioni di presidente e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 23 marzo 2019 prot. n. 236 di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017;

 

D E C R E T A

 

Articolo 1
(Disposizioni generali)

 

1. Per l'anno accademico 2018/2019, l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68  e 13 giugno 2017 n.402, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto e nel rispetto della normativa vigente.
La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1  è fissata al 1 novembre 2019.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.368/1999 e dell’art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con DM n. 130/2017, le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L’organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi anche alle disposizioni fornite dal MIUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 7.


2. Ai fini del presente bando:

  • a) per “Ministro” e per “Ministero” si intende rispettivamente il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  • b) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del Decreto di riordino n.68/2015;
  • c) per "tipologia di Scuola" si intende la specifica tipologia di corso di specializzazione, compresa nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici  di cui al citato Decreto di riordino n. 68/2015;
  • d) per "Scuola" si intende la specifica Scuola di specializzazione di una specifica Università;
  • e) per "SSD" si intende settore scientifico-disciplinare;
  • f) per CFU si intende Credito Formativo universitario;
  • g) per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento ministeriale n. 130/2017.

 

Articolo 2
(Posti disponibili)

 

1. Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presento atto - che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MIUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2018-2019 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati  in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative di riferimento degli Enti finanziatori  e richiamati  nel successivo provvedimento di cui al precedente comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento n. 130/2017, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

 

Articolo 3
(Posti riservati ed in sovrannumero)

 

1. Per l'A.A. 2018/2019, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle seguenti categorie:

  • a) Medici Militari. Ai sensi dell’art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell’Ispettorato generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5. Nel provvedimento integrativo di cui all’art. 2 comma 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
  • b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.
    Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
    Nel provvedimento integrativo di cui all’art.2 comma 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
  • c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999 e Medici extracomunitari di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4.  In attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in sovrannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.  Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
    Nel provvedimento integrativo di cui all’art.2 comma 1 del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
  • d) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le  esigenze  della  Sanità  della  Polizia  di  Stato. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
    Nel provvedimento integrativo di cui all’art.2 comma 1 del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
  • e) Sanità della Guardia di Finanza. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999 è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, una riserva di posti per le esigenze  della  Sanità della Guardia di Finanza complessivamente non superiore al cinque per  cento tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero dell’Interno per la Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
    Nel provvedimento integrativo di cui all’art.2 comma 1 del presente decreto sono specificati il numero di posti per categoria di riserva e le singole scuole di specializzazione presso le quali tali posti, distinti per tipologia, sono assegnati in soprannumero.
2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell’ambito della propria rete formativa.
A tale obbligo è, pertanto, tenuto anche il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN, che dovrà svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, dovrà presentare, secondo le modalità operative ed i tempi indicati al successivo art. 5 comma 5,  un atto formale rilasciato dall’Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, l’Ente espliciti  il proprio consenso  a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell’attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza,  l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall’obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l’attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato troverà applicazione quando indicato al successivo art. 5 comma 5 con riguardo alla fase degli scaglioni di scelta  e, in ogni caso, l’Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico  fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico dipendente di ruolo del SSN  è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione,  le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi.
La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari  - quali, tra gli altri, i medici dipendente di ruolo del SSN -  risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.

 

Articolo 4
(Requisiti di ammissione)

 

1. Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007, nonché dell’art. 2, comma 1, del Regolamento n. 130/2017 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art. 5.
Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.130/2017, il candidato che supera il concorso è ammesso ad accedere alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche , fissata per l’A.A. 2018-2019 al 1 novembre 2019, sia in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all’esercizio della professione conseguita all’estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. L’Ateneo presso cui il candidato procede ad immatricolarsi ha l’onere di effettuare le necessarie verifiche sul possesso del titolo di abilitazione.

2. Con riferimento ai contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome e dalle Regioni o da altri Enti per i quali ai candidati  è altresì richiesto il possesso  degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate, tali requisiti specifici sono indicati nell’ambito del provvedimento integrativo di cui all’art.2 comma 1 del presente decreto e, una volta resi noti, i candidati dovranno dichiararne il  possesso nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di concorso. A tal fine la suddetta procedura  prevede l’apertura di apposita finestra di dialogo successivamente alla pubblicazione del provvedimento integrativo di cui all’art.2 comma 1 del presente decreto che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel medesimo provvedimento integrativo.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, la eventuale rinuncia  alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato,  secondo le modalità di cui al successivo art. 9, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole. Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.

3. I cittadini stranieri comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, oppure di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, oppure i medici non comunitari regolarmente soggiornanti, in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, oppure i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, o in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 potranno partecipare al concorso  - entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani -  ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4 per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

7.  Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:

  • a. difetto dei requisiti prescritti;
  • b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.

8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.

 

Articolo 5
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

 

1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale Universitaly (www.universitaly.it). A seguito dell’accesso e dell’accreditamento sul portale Universitaly, il Sistema chiederà al candidato l’upload del file .pdf, la cui dimensione massima non può superare 50 MB,  di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente  riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da .., valido dal … al ....).
La prima parte della procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da giovedì 9 maggio 2019  e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di martedì 21 maggio 2019, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e  11 del presente articolo.)

2. Ai fini della successiva iscrizione alla Scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria, e fermo restando che non è ammessa l’assegnazione alla stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possegga il relativo titolo di specializzazione, ogni candidato, tenuto conto della ripartizione dei posti disponibili indicati nel provvedimento integrativo di cui all’art. 2 comma 1 del presente decreto, ed in rapporto allo scaglione di scelta al quale appartiene in base alla posizione in graduatoria ai sensi del successivo art. 9, è chiamato a scegliere fino a tre tipologie di Scuola tra quelle elencate a bando ed ancora disponibili in rapporto agli esiti degli eventuali scaglioni di scelta precedenti a quello cui appartiene, potendo scegliere di concorrere in relazione alle suddette tipologie da una a tutte le sedi elencate ed ancora disponibili sempre in rapporto agli esiti degli eventuali scaglioni di scelta precedenti a quello cui appartiene. A mente di quanto disposto dal Regolamento n. 130/2017 nonché dal successivo art. 9 del presente decreto, i candidati sono chiamati ad effettuare le suddette scelte a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di cui al ridetto art. 9, indicandole secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da essi stessi liberamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta relative allo scaglione di riferimento.

3. Al momento dell'iscrizione on line, secondo la prima parte della procedura - che si chiude inderogabilmente alle ore 15.00  di martedì 21 maggio 2019 -  il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, deve fornire le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):

  • Cognome* e Nome*
  • Luogo di nascita: Paese *, Provincia *, Città *
  • Data di nascita *
  • Sesso *
  • Cittadinanza *
  • Codice Fiscale *
  • Residenza: Paese * Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
  • Email *
  • Almeno un recapito telefonico*

Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al Documento di riconoscimento del candidato (Tipo di Documento *, Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal ..al.. *), acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato in fase di accesso al portale.

4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta all’atto della compilazione della prima parte della procedura on line. L’istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d’esame adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

  • a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, dell’Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto.
  • b) Il candidato con DSA, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall’art.8, comma 5 dell’Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la diagnosi di DSA.
    In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
    In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito.
    La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati in ambito regionale.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer diverso da quello fornito in dotazione dall’Ateneo/tablet/smartphone.

 

5. Sempre all'atto della compilazione della prima parte della procedura di iscrizione on line il candidato deve contestualmente dichiarare  le seguenti informazioni obbligatorie:

  • - l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo e  l'Ordinamento didattico di riferimento;
  • - il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, con l’indicazione, in caso di risposta negativa, se il candidato si è iscritto alla prima Sessione d’esame di Stato 2019 in Italia e presso quale Ateneo;
  • - Paese presso cui si è conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo;
  • - per il candidato in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita in Italia, l’indicazione dell’anno di conseguimento e dell’Ateneo presso cui si è sostenuto il relativo Esame di Stato;
  • - per il candidato in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita all’estero, l’indicazione del possesso o meno del decreto di riconoscimento del suddetto titolo rilasciato dal Ministero della Salute. Qualora il candidato sia in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, dovrà provvedere a caricarne a Sistema nelle apposite caselle gli estremi dell’atto nonché copia in formato PDF nell’apposita area.  Qualora, invece, il candidato non sia in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, ma abbia già presentato apposita istanza di riconoscimento presso l’anzidetto Ministero della Salute e sia ancora in attesa di ottenere riscontro, dovrà caricare a Sistema, nelle apposite caselle, gli estremi dell’istanza depositata presso il Ministero della Salute caricandone, altresì,  a Sistema  copia PDF;
  • - l’iscrizione o meno all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e, qualora iscritto, l’indicazione dell’Ordine provinciale cui si è iscritti con il relativo numero di iscrizione;
  • - il possesso o meno di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita;
  • - il possesso o meno di un diploma di formazione specifica in Medicina Generale, indicando la Regione presso cui si è conseguito il titolo;
  • - l’iscrizione o meno ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola e l’Ateneo a cui è iscritto e l’anno di Corso;
  • - l’iscrizione o meno al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, indicando la Regione presso cui si sta frequentando il Corso e l’indicazione dell’anno di corso;
  • - la presentazione o meno della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019-2022, ove già bandito dalle Regioni;
  • - di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130/2017 non  sono  ammessi, durante  la prova del concorso, la consultazione  o  la detenzione  di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  nonché  l’introduzione, l'uso  o  la  detenzione  di  telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o telematici, nonché l’interazione tra candidati,  pena l'esclusione dal concorso.
I candidati di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 4 devono, altresì, attestare il possesso di certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER), rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al Sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) : Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre . La suddetta certificazione dovrà essere caricata a Sistema dal candidato in formato pdf nell’apposito spazio della procedura informatica.
I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al precedente art. 4, comma 2, successivamente alla pubblicazione da parte del MIUR del provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto. A tal fine, la procedura di presentazione della domanda di concorso prevede l’apertura di apposita finestra di dialogo successivamente alla predetta pubblicazione che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel provvedimento di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto.
I candidati in possesso dei requisiti per accedere alle categorie di posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull’apposita casella predisposta a Sistema.
I dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull’apposita sezione della procedura informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN specificando, altresì, l’Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull’apposita sezione, di essere a conoscenza ed accettare che il MIUR, al momento della loro assegnazione agli scaglioni di scelta di cui all’art. 9, non  potrà considerarli quali candidati riservatari di posti SSN  se  entro lunedì 24 giugno 2019 non  avranno provveduto a caricare a Sistema l’atto formale di cui all’art.3, comma 2, del presente bando, rilasciato dall’Ente sanitario di appartenenza. Il mancato caricamento a Sistema nei tempi sopra indicati della richiamata autorizzazione dell’Ente sanitario di appartenenza non consentirà loro, pertanto, di selezionare, nell’ambito dello scaglione di appartenenza, i posti riservati SSN.
Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi,  gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti al caricamento on line, nell’apposita sezione informatica riservata all’Ateneo presente alla pagina https://ateneo.cineca.it/ssm  e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell’Ateneo  stesso  nella quale sia  riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato  – media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica.  Nel procedere all’attestazione, l’Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5).
L’attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della laurea con relativo voto conseguito.
L’Ateneo dovrà procedere a  riportare anche nell’apposita  casella  della procedura informatica sia  la media degli esami,  sia il voto di laurea conseguiti dal candidato ed indicati nell’attestazione, sia la specifica in ordine  all’eventuale carattere sperimentale della tesi documentato in domanda dal candidato ai fini di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c).
Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c) dovrà caricare in formato pdf:

 

  •  il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato e  dell'eventuale  riassunto/abstract;
  •  la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di studio di Dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla controfirma. Tale dichiarazione deve attestare:
    • per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa;
    • per la tesi di dottorato l'attinenza della tesi all’ambito medico – sanitario.

6. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:

  • voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
  • esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
  • eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf.  Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.

7. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli, la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale tenendo altresì conto della tabella di cui all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

9. La domanda di iscrizione si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell’operazione di chiusura. Essa può comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine definitivo della procedura di iscrizione on line, quindi fino alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di  martedì 21 maggio 2019.
Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l’operazione di chiusura, dovrà poi procedere ad una nuova chiusura della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua la chiusura della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell’ultima chiusura regolarmente effettuata nei precedenti accessi.
Allo scadere delle ore 15.00 (fuso orario Italia) di martedì 21 maggio 2019 (termine di chiusura della procedura on line) il Sistema salverà in via definitiva la versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l’ultima operazione di chiusura.
Il perfezionamento dell’iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura della procedura on line di cui al precedente comma 1, cioè entro martedì 21 maggio 2019.

10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente accedendo alla propria pagina personale del portale www.universitaly.it  eventuali cambiamenti dei recapiti forniti all’atto della compilazione della domanda di ammissione al concorso.

11. Fermo restando la compilazione della prima parte della procedura  di iscrizione on line secondo quanto specificato ai commi precedenti,  il  candidato  deve  altresì  procedere al versamento di un contributo di iscrizione alla prova  di  € 100,00  che potrà eseguire sin dalla data di apertura della procedura, ovvero da giovedì 9 maggio 2019, fino al settimo giorno (compreso) successivo alla  pubblicazione del provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto,  provvedendo a caricare il file pdf. della ricevuta  nell'apposita  sezione della  procedura on line.  La dimensione massima del file .pdf non può superare 50 MB.
Nella ricevuta di versamento deve essere fedelmente riportata la CAUSALE.  La causale del versamento corrisponde al “codice di iscrizione” al concorso del candidato ed è generata  in automatico dal sistema di iscrizione on line.


Il versamento deve essere prioritariamente effettuato:

- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185 - ROMA
IBAN : IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00

In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all’IBAN anche il seguente codice BIC: BITAITRRENT

- o tramite versamento su uno dei conti correnti postali di cui all’elenco allegato al presente bando (Allegato 3) delle Tesorerie provinciali dello Stato corrispondenti al luogo in cui si effettua il versamento.
In caso di versamento su conto corrente postale il candidato, all’atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento: CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00

Il versamento potrà, altresì, essere effettuato recandosi direttamente presso uno degli sportelli delle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio in ragione del luogo da cui si intende effettuare il versamento. Anche in caso di versamento effettuato direttamente presso lo sportello il candidato, all’atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del  bilancio dello Stato  al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00.

 

Articolo 6
(Prova d’esame)

 

1. La prova d’esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello nazionale.  Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di  140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte.

2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue: i quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola, di cui all’Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto;  la prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell’ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari - ad ognuno dei quali corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti -,  di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed  epidemiologici.

 

Articolo 7
(Punteggio dei titoli, punteggio della prova)

 

1. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo  147  punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti).

2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di:

  • a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti
     

    Voto di laurea

    Punteggio

    110 e lode

    2 punti

    110

    1,5 punti

    da 108 a 109

    1 punto

    da 105 a107

    0,5 punti

  • b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti:
     

    Media dei voti degli esami sostenuti

    Punteggio

    Superiore o uguale a 29,5 punti

    3 punti

    Superiore o uguale a 29 punti

    2,5 punti

    Superiore o uguale a 28,5 punti

    2 punti

    Superiore o uguale a 28 punti

    1,5 punti

    Superiore o uguale a 27,5 punti

    1 punto

    Superiore o uguale a 27 punti

    0,5 punto

  • c) Altri titoli - massimo  2 punti. Tale Punteggio non può essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione, ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione.
    Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:
    - 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5;
    - 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5 .

3. Per la prova d’esame di cui all'articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 140 punti corrispondenti ad 1 punto per ogni risposta corretta data.

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d’esame si tiene conto dei seguenti criteri:

 

Prova

per ogni risposta data esatta

per ogni risposta data errata

per ogni risposta non data

 140 quesiti

1 punto

- 0,25 punti

0 punti

 

 

Articolo 8
(Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione)

 

1. La prova si svolgerà secondo il seguente calendario: martedì 2 luglio 2019. In caso di modifica della data di svolgimento della prova sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 7 giugno 2019 oltre che nell’area personale di ogni candidato sul sito www.universitaly.it, che i candidati sono tenuti a consultare.

2. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer non connessi a internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse,  privi di tastiera o la cui tastiera, anche se presente, è resa  inutilizzabile al candidato, il quale in ogni caso - pena l’esclusione - ha il divieto di toccarla. Il software necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d’aula procede all'attivazione della postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale. In caso di inerzia nell’inserimento del codice fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d’aula per il buon fine dell’autenticazione da parte del candidato. Con l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio dei dati,  i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di fuori dell’aula.

3. Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 210 minuti.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 130/2017, l’organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, entro martedì 11 giugno 2019 sul sito www.universitaly.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell’Istituzione sede di assegnazione accedendo all’area riservata del medesimo sito.
Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro giovedì 13 giugno 2019 a rendere note ai candidati loro assegnati, nell’area riservata del sito www.universitaly.it, le informazioni relative allo specifico  orario e  luogo di presentazione  per le procedure di riconoscimento  e per lo svolgimento della prova per ognuno di essi.  Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.

5. Il giorno fissato per la prova, ogni candidato si presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato dall’Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, a pena di inammissibilità, idoneo documento di riconoscimento tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria.   Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130 /2017  non  sono  ammessi, durante  la prova del concorso, la consultazione  o  la detenzione  di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  nonché  l'uso  o  la detenzione  di  telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o telematici,  nonché l’interazione tra candidati,   pena l'esclusione dal concorso.

6. Non saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione i candidati che:

  • si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
  • non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.

7. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato  5 , che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MIUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell’Allegato 5 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento della prova di ammissione, mediante la pubblicazione nell’area riservata del sito www.universitaly.it.

 

Articolo 9
(Graduatoria)

 

1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione indicati nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto, successivamente all’espletamento della prova d’esame è definita la graduatoria di merito unica nazionale, in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.

2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale il candidato che risulta in possesso della media degli esami più alta, quindi, in caso di ulteriore parità, il candidato che risulta in possesso del voto di laurea più alto.

3. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all'articolo 3, comma 1, si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai posti indicati nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto.

4. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai fini dell'iscrizione al Corso di Studio avviene sulla base del raggruppamento dei candidati medesimi, in rapporto alla posizione in graduatoria,  in “scaglioni di scelta e di assegnazione” che di volta in volta si susseguono sulla base delle seguenti regole, fasi  e limiti, tenuto conto delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti aggiuntivi finanziati da Regioni e Province autonome.
In considerazione del calendario delle prove di cui all’art. 8 e delle attività di certificazione che effettuano gli  Atenei in ordine ai titoli dei candidati,  sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it sono pubblicati i punteggi dei titoli da essi ottenuti, secondo le modalità operative ivi indicate e comunque in tempo utile per la pubblicazione della graduatoria di merito.
Lunedì 15 luglio 2019 è pubblicata sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it la graduatoria unica di merito nominativa con l'indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto e della posizione in graduatoria
Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile collocazione dei candidati presso le Scuole durante la fase di assegnazione, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito i candidati sono chiamati ad effettuare, sulla base di specifici scaglioni di appartenenza,  le proprie scelte  di tipologia e di sede nei termini sotto esplicitati.
Fermo restando quanto specificato in tema di chiusura della procedura di assegnazione dei candidati alle Scuole di cui al successivo articolo 10, l’assegnazione  dei candidati alle Scuole segue, in ragione della loro posizione in graduatoria e degli scaglioni di appartenenza, l’ordine delle preferenze di tipologia e di sede effettuate dagli stessi candidati a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, tenuto conto che il candidato è chiamato a scegliere nell’ambito dello scaglione in cui è inserito fino a tre tipologie di Scuola e le relative sedi – ponendole in ordine di preferenza – sulle quali, in ragione della propria posizione in graduatoria, accetta anticipatamente di essere assegnato a chiusura della fase relativa allo scaglione di riferimento.  Il candidato nell’ambito dello scaglione in cui è inserito è libero di scegliere anche una sola tipologia di Scuola ed almeno una sede presso cui è disponibile ad essere assegnato.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 in ordine alla sessione straordinaria di recupero dei posti, il candidato che nell’ambito dello scaglione in cui è inserito non effettua la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di Scuola entro i suddetti termini decade dalla procedura degli scaglioni di scelta e non conserva alcun diritto a partecipare agli scaglioni successivi, non avendo provveduto, secondo le specifiche modalità fissate a bando,  a  manifestare interesse per nessuna delle Scuole e delle sedi  a quel momento disponibili.
Il candidato ha facoltà di scegliere da una a tutte le sedi elencate nel bando con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola da egli stesso scelta.  Nell’indicare la sede o le sedi il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuna delle possibili sedi preventivamente scelte, ciò al fine di realizzare l’interesse prioritario all’iscrizione ad una delle tipologie di Scuola preventivamente scelta nell’ambito dello scaglione di riferimento.
Con riferimento al funzionamento della graduatoria e all’individuazione, nell’ambito dei vari scaglioni, delle relative assegnazioni alle Scuole, si considerano le scelte effettuate dai candidati in ragione della collocazione in graduatoria. Dette scelte avvengono in rapporto alle tipologie e alle sedi ancora disponibili al momento della scelta, secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da essi stessi liberamente e preventivamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta relative ai diversi scaglioni.
Il candidato che al termine delle operazioni di assegnazione relative al proprio scaglione di appartenenza non risulta assegnato ad alcuna delle Scuole previamente scelte nell’ambito di quel dato scaglione, viene recuperato nello scaglione successivo e, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate nella propria area personale, è chiamato ad effettuare le proprie scelte in rapporto alle tipologie (fino a tre tipologie) ed alle sedi rimaste ancora disponibili a quel momento e secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da egli stesso liberamente deciso.
Potranno essere effettuati fino ad un massimo di 22 scaglioni di scelta, tenuto conto dell’arco temporale disponibile tra la data di pubblicazione della graduatoria (15 luglio 2019) e la data di inizio delle attività didattiche (1 novembre 2019), nonché dello svolgimento della sessione straordinaria di recupero dei posti sui quali, a chiusura delle fasi di assegnazione ed immatricolazione, non sia seguita l’effettiva immatricolazione da parte dei candidati assegnati.
Il primo scaglione di scelta prende avvio lunedì 15 luglio 2019 secondo il seguente sviluppo temporale:

 

1° SCAGLIONE DI SCELTA E ASSEGNAZIONE


lunedì 15 luglio 2019 (prima dell’apertura della fase di scelta)

Pubblicazione nella pagina personale dei candidati sul sito www.universitaly.it della dimensione numerica del 1° scaglione correlata alle posizioni ricoperte nella graduatoria di merito. Tutti i candidati che, in rapporto alla loro posizione in graduatoria, risulteranno ricompresi in detto scaglione dovranno attenersi alle tempistiche per esso indicate ai fini della scelta delle Scuole e delle relativa assegnazione

lunedì 15 luglio 2019 (ore 12.00)

apertura fase di scelta tipologie e sedi da parte dei  candidati raggruppati nel 1° scaglione

martedì 16 luglio 2019 (ore 14.00)

chiusura fase di scelta per i candidati raggruppati nel 1° scaglione

mercoledì 17 luglio 2019 (entro le ore 10.00)

assegnazione alle Scuole dei candidati raggruppati nel 1° scaglione

--

I candidati che al termine delle operazioni di assegnazione relative al proprio scaglione di appartenenza non risultano  assegnati a nessuna delle Scuole scelte nell’ambito di detto scaglione, sono recuperati  nello scaglione successivo e sono, pertanto, tenuti  ad attenersi allo sviluppo temporale di questo nuovo scaglione di appartenenza secondo quanto riportato nel calendario generale degli scaglioni (pubblicato sulla pagina personale di ogni candidato  giovedì 19 luglio 2018).

Giovedì 11 luglio 2019 è pubblicato nella pagina personale di ogni candidato il calendario di sviluppo temporale degli scaglioni di scelta immediatamente successivi al primo e sarà, altresì, comunicata la data in cui verrà pubblicato sia il calendario di sviluppo temporale degli eventuali ulteriori ed ultimi scaglioni di scelta sia il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni alle Scuole ai sensi dell’ultimo capoverso del presente comma 4.
Le dimensioni di ciascuno degli scaglioni sono determinate dal Ministero in rapporto al numero di candidati che risulteranno collocatisi in graduatoria e tenuto conto dell’arco temporale disponibile tra la data di pubblicazione della graduatoria e la data di inizio delle attività didattiche e tenuto conto che la dimensione del primo scaglione è compresa tra il numero uno ed il numero 300 (incluso) della graduatoria unica di merito.
Con riferimento ai successivi scaglioni l’appartenenza ad un determinato scaglione è comunicata al candidato nella propria area personale con avviso pubblicato la mattina stessa in cui si apre la singola procedura di scelta per scaglione e comunque prima di tale apertura.
Con riferimento ad ogni singolo scaglione, la fase di scelta può essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine definitivo di chiusura della fase stessa.
Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente la propria area di scelta per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l’operazione di “salvataggio dati” dovrà poi procedere ad una nuova operazione di salvataggio della posizione aperta; in tal modo procederà al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua il nuovo salvataggio della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell’ultima operazione di salvataggio regolarmente effettuata nei precedenti accessi relativi a quel dato scaglione.
Allo scadere del termine di chiusura definitiva della fase di scelta relativa al singolo scaglione, il Sistema salverà in via definitiva le scelte relative a quel dato scaglione  su cui il candidato ha regolarmente effettuato l’ultima operazione di salvataggio.
Il perfezionamento delle operazioni di scelta delle tipologie e delle sedi nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro i tempi di chiusura della fase on line di scelta previsti per ogni specifico scaglione.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 in ordine alla sessione straordinaria di recupero dei posti, Il candidato che con riferimento ad ogni singolo scaglione in cui è inserito (dal primo ai successivi nei quali eventualmente confluisce) non effettua la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di Scuola entro i suddetti termini decade dalla procedura degli scaglioni di scelta e  non  conserva alcun diritto a partecipare agli scaglioni successivi, non avendo  provveduto, secondo le specifiche modalità fissate a bando,  a  manifestare interesse per nessuna delle Scuole e delle sedi  a quel momento disponibili.
Al fine di consentire, con riguardo ad ogni scaglione, la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole già dalla mattina immediatamente successiva al giorno di chiusura della fase di scelta,  una volta trascorso il termine definitivo di chiusa della fase on line di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura.
La mattina del giorno successivo a quello di chiusura della fase di scelta relativa ad ogni singolo scaglione (esclusi il sabato ed i giorni festivi), il CINECA procede, con riguardo allo scaglione di riferimento, alla pubblicazione  - sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it - delle assegnazioni dei candidati in posizione utile  alla loro migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato nell’ambio dello scaglione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria. Con la pubblicazione, nell’ambito dello scaglione di riferimento, delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati nell’ambito dello scaglione di appartenenza in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto.
Con il completamento delle assegnazioni relative all’ultimo scaglione utile di scelta si chiude conseguentemente, ai sensi di quanto disposto al successivo art. 10, la procedura delle assegnazioni definitive.
Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.
Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite pubblicazione dell’informazione nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il candidato ha l’onere di accedere con regolarità.
Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole:

  • il candidato assegnato alla sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della  posizione che ricopre in graduatoria, dell’ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato nell’ambito dello scaglione di appartenenza e della situazione dei candidati che lo precedono in graduatoria), deve inderogabilmente provvedere all’iscrizione alla Scuola di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni che è comunicato ai candidati con la pubblicazione dello sviluppo temporale degli ulteriori ed ultimi scaglioni di scelta e comunque con un anticipo di almeno una settimana rispetto alla data individuata quale termine ultimo per l’immatricolazione. La suddetta comunicazione avviene mediante pubblicazione della notizia sia sul sito istituzionale del MIUR e sul sito www.universitaly.it ,  sia sulla  pagina personale di ogni candidato presente sul sito www.universitaly.it .
  • l’Università, mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it, comunica al CINECA le iscrizioni con cadenza periodica entro i due giorni lavorativi successivi (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla conclusione di ogni scaglione di assegnazione ed, infine, entro i due giorni lavorativi successivi (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla data di chiusura delle immatricolazioni;
  • il CINECA il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi)  alla data di comunicazione da parte degli Atenei anche delle ultime iscrizioni, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.universitaly.it .

5. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica  nei confronti dei candidati.
 

6. Il Ministero  si riserva  la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento utile a consentire la più rapida assegnazione dei canditi alle sedi di assegnazione, ivi compresa la convocazione personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.

7. Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì, considerate le riserve di posti previste dal presente bando.

8. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:

  • a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
  • b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi  regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;
  • c) all’atto dell’immatricolazione presso l’Ateneo il candidato dovrà esibire all’Ateneo, secondo le modalità definite dalle singole Università, documentazione comprovante il possesso dell’identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID.

 

Art. 10
(Chiusura immatricolazioni e apertura della Sessione straordinaria di recupero dei posti sui quali i candidati assegnati non hanno perfezionato l’immatricolazione)

 

1. La modalità di assegnazione e di immatricolazione dei candidati alle Scuole di cui al presente Decreto, intende assicurare coerenza didattica al Sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi  i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all’interno dello specifico arco temporale coincidente con l’anno accademico. Con la conclusione dell’ultimo scaglione di scelta e di assegnazione, calendarizzato secondo quanto indicato al precedente art. 9 , comma 4, si chiude, dunque, la procedura prodromica alla immatricolazione dei candidati all’a.a. 2018/2019. Pertanto i candidati che risultano assegnati nell’ambito dei vari scaglioni, qualora non vi abbiano già provveduto subito dopo l’assegnazione, devono inderogabilmente procedere, a pena di decadenza, all’immatricolazione entro e non oltre il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni che è comunicato ai candidati, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 9, comma 4,  con la  pubblicazione dello sviluppo temporale degli ulteriori ed ultimi scaglioni di scelta, mediante pubblicazione della notizia sia sul sito istituzionale del MIUR e sul sito www.universitaly.it , sia sulla  pagina personale di ogni candidato presente sul sito www.universitaly.it .

2. Terminata la fase delle immatricolazioni, qualora vi siano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l’immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e comunque nel rispetto della graduatoria di merito e delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti. I posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta in favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 9, comma 4  - ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dalla procedura degli scaglioni di scelta o decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell’immatricolazione -  ed è riassegnato nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti.
I candidati che decidono di volere partecipare alla Sessione straordinaria di recupero hanno facoltà di scegliere da uno a tutti i posti in riassegnazione ponendoli tra loro in ordine di preferenza. Nell’indicare i posti in ordine di preferenza tra loro il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuno di essi.  L’eventuale conseguente assegnazione su uno degli anzidetti posti in riassegnazione segue, pertanto, l’ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati tenendo però conto della loro posizione in graduatoria. L’assegnazione del candidato su un posto in riassegnazione avviene, dunque, sulla sua migliore scelta possibile in ragione della sua posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che ha effettuato e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria.

3. I candidati che, nell’ambito della Sessione straordinaria di recupero, si immatricolano su uno dei posti in riassegnazione liberano a loro volta il posto sul quale eventualmente sono già immatricolati per l’a.a. 2018-2019. Il posto così liberatosi è, fermo restando quanto specificato al successivo comma 7, a sua volta rimesso in riassegnazione, nell’ambito della medesima Sessione straordinaria di recupero e sulla base delle medesime regole sopra descritte, in favore di tutti gli altri candidati in graduatoria.
Qualora il candidato non si immatricola sul posto che gli è stato assegnato in Sessione straordinaria tale posto è rimesso nuovamente in riassegnazione, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 5,  in favore di tutti i candidati in graduatoria, anche di coloro i quali si fossero eventualmente appena immatricolati nell’ambito della Sessione straordinaria di recupero.

4. Alla sessione straordinaria di recupero di cui al precedente comma 2 si partecipa tramite l’utilizzo di una apposita piattaforma attivata  all’interno della pagina personale di ogni candidato inserito nella graduatoria di merito, nella quale sono indicati i posti da riassegnare, con la specifica, ove sussistente, del collegamento del posto  ad un contratto aggiuntivo che prevede il possesso di specifici requisiti.

5. La Sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio dal terzo giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi)  a quello in cui gli Atenei comunicano al Cineca, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’articolo 9, gli esiti definitivi delle immatricolazioni una volta trascorso il termine ultimo per le immatricolazioni stesse, secondo il seguente iter:

  • - il candidato coinvolto nella fase di riassegnazione deve procedere, ove interessato, alla scelta dei posti oggetto di riassegnazione di suo interesse (ponendoli tra loro in ordine di preferenza) dalle ore 12.00 del giorno in cui prende avvio la Sessione alle ore 10.00 del giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi), pena la decadenza da ogni diritto ad ottenere l’assegnazione e l’immatricolazione sul posto stesso;
  • - alle ore 13.00 del medesimo giorno di chiusura della anzidetta fase di scelta sono pubblicati gli esiti delle assegnazioni dei posti in riassegnazione;
  • - il candidato risultato assegnatario di uno dei suddetti posti  deve procedere all’immatricolazione presso l’ateneo di assegnazione entro le ore 13.00 del secondo giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi)  alla pubblicazione delle assegnazioni, pena la decadenza da ogni diritto ad ottenere l’immatricolazione sul posto stesso;
  • - l’ateneo, mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it comunica al CINECA le iscrizioni entro le successive ore 17.00 del medesimo giorno di chiusura delle immatricolazioni.
Da tale momento in poi iniziano a succedersi, replicando l’iter temporale sopra indicato, le eventuali ulteriori fasi di riassegnazione dei posti in favore di tutti i candidati in graduatoria che tengono conto dei posti eventualmente a loro volta liberatisi, ai sensi del precedente comma 3, a seguito delle intervenute immatricolazioni sui posti riassegnati, nonché dei posti che sono stati già oggetto di riassegnazione nella precedente fase ma sui quali infine non si è concretizzata da parte del candidato l’immatricolazione, fino alla loro chiusura a mente di quanto disposto al successivo comma 7.
In concomitanza con l’apertura di ogni fase di riassegnazione è comunicata, sulla pagina personale di ogni candidato presente sul sito www.universitaly.it, la data di avvio della eventuale ulteriore fase di riassegnazione successiva che avrà luogo nel caso residuino ancora posti da riassegnare.

 

6. il candidato che procede a perfezionare l’immatricolazione sul posto riassegnato e che però risulti essersi già immatricolato nel corso delle precedenti fasi di assegnazione ed immatricolazione relative all’a.a. 2018/2019 presso altro ateneo, ha diritto a ricevere da parte di quest’ultimo, secondo le modalità stabilite dall’Ateneo stesso,  la restituzione del contributo di immatricolazione eventualmente appena versato. Qualora l’ateneo sia il medesimo, ferma restando la necessità da parte del candidato di perfezionare l’iter di immatricolazione sul nuovo posto di specializzazione riassegnato, il contributo di immatricolazione già versato a quell’ateneo relativamente all’a.a. 2018/2019 sarà considerato valido ai fini della nuova immatricolazione.

7. Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2018/2019 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.

 

Articolo 11
(Trattamento economico)

1. Al medico in formazione specialistica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa in ragione dell’appartenenza a specifiche categorie, è corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo omnicomprensivo.

2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.

3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.

5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

7. I posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l’impegno finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento.

 

Articolo 12
(Copertura Assicurativa)

 

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

 

Articolo 13
(Incompatibilità)

 

1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45, nonché con l’iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolge presso le Regioni.

2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali  è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. n.368/1999.

3. I medici per i quali sussista  un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto  non rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati  in posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le esigenze di servizio e  secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti,  come disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.368/1999.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.

5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

 

Articolo14
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

 

1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.

2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

3. CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it, nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.

4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.

5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla Scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione.
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle Scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.

6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.

8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ssa Maria Letizia Melina)

Documenti Allegati
  • ALLEGATO 1 DD n. 859 - 2019 SSM 2018-2019 - Elenco Scuole spec. mediche ex D.M. 68-2015.pdf

  • D.D. n. 859 2 maggio 2019 - bando SSM 2018-2019.pdf

  • ALLEGATO 2 DD n. 859 - 2019 SSM 2018-2019 - Conversione Titoli.pdf

  • ALLEGATO 3 DD n. 859 - 2019 SSM 2018-2019 - Elenco Conti postali Tesorerie Stato.pdf

  • ALLEGATO 4 DD n. 859- 2019 SSM 2018-2019 SSD riferimento Scuole.pdf

  • ALLEGATO 5 DD n. 859 -2019 SSM 2018-2019 - Modalità svolgimento.pdf

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