Titoli di accesso all'insegnamento

Titoli di accesso

I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento -  art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all'insegnamento);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO   

  • Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
  • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .

PERSONALE EDUCATIVO (per Convitti ed Educandati)

  • Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
  • Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
  • Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
  • Laurea in Scienze pedagogiche
  • Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002

NOTE:

  1. In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  2. Gli esami e i CFU richiesti, per integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
  3. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
  4. I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD - Settori Scientifico Disciplinari).
  5. Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire  e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un  requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.

Esempio:
 

Codice Classe di concorso Denominazione Titoli di accesso NOTE
A-54
ex 61/A
Storia dell’arte LS 4-Architettura e ingegneria edile (5) (5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19

Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi: 
a) un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD LART/01 e LART/02 
+ un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/13, ICAR/18, ICAR 19;
b) 24 CFU in LART/01;
c)  24 CFU in LART/02.

N.B.: non è obbligatorio conseguire CFU nel settore ICAR

 

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