FISR

Il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) finanzia “specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma Nazionale delle Ricerche (PNR) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali”, (articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 204 del 1998).

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 2 del medesimo Decreto legislativo prevede che il CIPE “approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR”, pertanto, ai fini dell’assegnazione definitiva ai progetti è necessaria apposita Deliberazione CIPE.

Il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ed è rimasto in gestione di tale Ministero fino al 31 dicembre 2016, pertanto al MEF venivano indirizzate le domande di utilizzazione delle risorse del FISR.

Con la legge 232 dell’11 dicembre 2016, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, a seguire, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 102065 del 27 dicembre 2016 concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, il capitolo 7310 e il relativo stanziamento del “Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) sono stati iscritti nella Tabella afferente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Proposta e selezione degli interventi

Il Miur, ai sensi del Decreto Legislativo 204 del 1998, ha la titolarità della presentazione delle proposte di finanziamento su richiesta dei soggetti pubblici di ricerca, indirizzata al Ministero.

La valutazione della rilevanza strategica e dell’afferenza al PNR vigente compete alle strutture tecnico/scientifico di supporto al vertice politico del Miur e a quelle di supporto del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), quali il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), la Ragioneria generale dello Stato coinvolte nell’esame del PNR e dei suoi aggiornamenti.

Attuazione degli interventi

Per l’attuazione dei progetti deliberati dal CIPE, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti della deliberazione del Comitato, in via ordinaria, si procede nel modo seguente:

a) se si tratta di Ente pubblico di ricerca/Università vigilati dal Miur il trasferimento delle risorse è assoggettato alle regole e procedure vigenti che regolano i rapporti tra Miur e Ente/Università (PTA, Bilancio previsione, consuntivo e rendicontazioni), in analogia con le procedure adottate per le assegnazioni del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e del Fondo per il funzionamento ordinario delle Univerità (FFO) di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,. Nel caso di gestione diretta da parte del MIUR, l’impiego delle risorse avviene con le regole di contabilità pubblica (avvisi/bandi, affidamenti diretti se consentiti dalla legislazione e secondo le regole del regime di aiuto di stato, ecc)

b) nel caso di soggetti (pubblici/vigilati da altre amministrazioni) diversi da quelli della lettera a) o più soggetti, compresi quelli della lettera a), è ordinariamente prevista la stipula di Accordi di Programma tra il Miur e i medesimi soggetti proponenti dei progetti per fissare specifici impegni e obblighi tra le parti, modalità e termini di erogazione e rendicontazione. Accordi appositamente approvati con decreti del Capo Dipartimento e sottoposti, per l’efficacia, al visto degli Organi di controllo (UCB e CdC).

Attività di controllo e monitoraggio

Per quanto attiene alle attività di monitoraggio e controllo, la procedura seguita dal Miur prevede che annualmente, il soggetto beneficiario del contributo, fornisca al Ministero una relazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile che dimostri e illustri le attività svolte in esecuzione del progetto.

Il Miur sottopone gli stati di avanzamento a una verifica scientifica e amministrativa.

Le procedure ministeriali vigenti prevedono che le valutazione sulle relazioni annuali siano svolte dall’ANVUR e/o da un apposito Panel di verifica, composto da due esperti scientifici e un esperto amministrativo-contabile, quest’ultimo di ruolo Ministero.

Le eventuali variazioni all’articolazione delle attività progettuali e/o ai costi relativamente previsti debbono essere preventivamente comunicate al Ministero per la necessaria autorizzazione. A tal fine il Ministero può eventualmente acquisire il parere dell’ANVUR e/o del Panel di cui sopra.

Più in particolare per le attività di monitoraggio e controllo sui risultati e gli obiettivi attesi dei progetti ammessi al finanziamento, il Miur si  avvale di esperti qualificati, per competenza e professionalità, individuati nel Registro digitale di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, (semplicemente REPRISE) regolamentato dal Decreto Ministeriale 380 del 13 giugno 2016 che ne disciplina le procedure, le modalità di formazione e l’utilizzo con riferimento alla legge 28 marzo 1991 n. 113, come modificata legge 10 gennaio 2000 n. 6, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e al comma 4, del citato articolo 62 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per gli interventi di ricerca industriale, finanziati dal Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Il MIUR in casi importanti come quelli dei progetti finanziati dal FISR (cd “specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma Nazionale delle Ricerche (PNR) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali”, - articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 204/1998), ha da sempre inteso affidare la valutazione ad un apposito Panel di verifica, composto da almeno due esperti scientifici ed un esperto amministrativo-contabile, quest’ultimo di ruolo Ministero, proprio per la significatività degli interventi.

A partire dal 2017, il Ministero, anche per una valutazione coerente con il sistema previsto per legge per gli EPR e università, prevede inoltre la possibilità di coinvolgere e ricorrere all’ANVUR, oltre agli esperti di Reprise.

Di seguito la situazione aggiornata degli interventi realizzati nel triennio 2014/2016.