Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca
Roma, Giovedì, 07 settembre 2017

Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca

Nota Prot. n. 2235

Ufficio: DGRIC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2008 n. 44 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca" (di seguito, il “D.M. n. 44/2008”);

VISTO in particolare l’art. 1 del D.M. n. 44/2008 che prevede l’emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare gli articoli 26 e 27;

VISTA la disponibilità del capitolo 1679 prevista a tali fini dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a Euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila/00) per l’anno 2017, a Euro 4.182.384,00 (quattromilionicentottantaduemilatrecentottantaquattro/00) per l’anno 2018 e a Euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila/00) per l’anno 2019;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 152 del 17 marzo 2017 con il quale è stata costituita la Commissione prevista dall’articolo 3 del D.M. n. 44/2008;

VISTA la legge 23 ottobre 2003 n. 293, "Norme sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma", con la quale, a decorrere dall'anno 2003, è prevista l'assegnazione a favore del predetto Istituto di Euro 1.500.000,00 all'anno, a carico del Cap. 1679 dello stato di previsione di questo Ministero "Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi";

CONSIDERATO pertanto che, al netto della quota pari a Euro 1.500.000,00 assegnata di diritto all’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a Euro 2.750.000,00 (duemilionisettecentocinquantamila/00) per l’anno 2017, a Euro 2.682.384,00 (duemilioniseicentottantaduemilatrecentottantaquattro/00) per l’anno 2018 e a Euro 2.750.000,00 (duemilionisettecentocinquantamila/00) per l’anno 2019;

DECRETA

Articolo 1 - Ambito operativo

  1. Ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n. 44/2008 è adottato il presente bando pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all’assegnazione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo articolo 2, previo inserimento in apposita Tabella Triennale 2017-2019, nonché i criteri di selezione.
  2. In conformità con quanto disposto dal D.M. n. 44/2008, il presente bando persegue la finalità di sostenere mediante contributi pubblici il funzionamento degli enti privati di ricerca nell’ottica di garantire loro continuità e affidabilità di gestione.

Art. 2  - Soggetti ammissibili

  1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del presente bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
  2. Non possono usufruire dei contributi di cui all’articolo 1 gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
  3. Le domande presentate dai soggetti non legittimati di cui al comma 2 non saranno pertanto ammesse alla presente procedura di selezione.

Articolo 3 - Documentazione richiesta

  1. A pena di inammissibilità, le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all’articolo 1 dovranno essere trasmesse secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente bando e dovranno essere corredate della seguente documentazione:
    • a) Atto costitutivo;
    • b) Statuto;
    • c) Provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
    • d) Bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016;
    • e) Bilancio preventivo relativo all’anno 2017;
    • f) Dichiarazione con cui l’Ente  attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione e inserite nei dettagli di cui al successivo comma 4, lettere a) e b).
  2. A pena di inammissibilità, la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all’articolo 1 dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:
    • a) Illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l’indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;
    • b) Descrizione dettagliata dell’attività scientifica e di formazione svolta negli anni 2014, 2015 e 2016 e piano di attività programmatica per gli anni 2017, 2018 e 2019;
    • c) Elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2014, 2015 e 2016 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti;
    • d) Descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell’Unione Europea;
    • e) Illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica.
  3. Gli enti richiedenti potranno, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, allegare ogni altra utile documentazione a comprova delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. A pena di inammissibilità, nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all’articolo 1 dovranno essere compilate le tabelle concernenti:
    • a) il dettaglio delle spese di funzionamento sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016;
    • b) il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell’annualità 2017.
  5. Nelle spese di funzionamento di cui al precedente comma 4 devono ritenersi inclusi tutti i costi necessari per il funzionamento dell’Ente, tra cui rientrano anche quelli relativi al personale che non abbiano trovato copertura in altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
  6. I documenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, dovranno essere caricati in formato pdf e singolarmente non potranno superare i 20 megabyte.

Articolo 4 - Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo concedibile

  1. Per il finanziamento dei contributi di cui al presente bando sono destinate risorse pari a Euro 2.750.000,00 (duemilionisettecentocinquantamila/00) per l’anno 2017, a Euro 2.682.384,00 (duemilioniseicentottantaduemilatrecentottantaquattro/00) per l’anno 2018 e a Euro 2.750.000,00 (duemilionisettecentocinquantamila/00) per l’anno 2019.
  2. La misura del contributo per gli anni 2018 e 2019, per ciascuno dei soggetti inseriti nell’apposita Tabella Triennale 2017-2019, potrà essere rideterminata in proporzione allo stanziamento definitivo previsto dalla legislazione vigente. Qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2018 e 2019 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella Triennale potrà essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 44/2008. Nel caso di riduzione annuale dello stanziamento, il contributo per ciascun ente riconosciuto a ciascun soggetto inserito nella Tabella Triennale sarà rideterminato in misura proporzionale alle risorse disponibili.
  3. La Tabella Triennale di cui al precedente comma riconoscerà a ciascun ente -sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione di cui al successivo art. 5- un contributo variabile tra Euro 30.000,00 e Euro 60.000,00 su base annua, pari al 60% dei costi di funzionamento ammessi, per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente decreto.

Articolo 5 - Criteri di valutazione

  1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 44/2008 la valutazione e la selezione delle domande è svolta dalla Commissione, composta da cinque esperti tecnico-scientifici.
  2. Le domande sono valutate dalla Commissione nel rispetto dei seguenti criteri:
    • a) qualità delle attività di ricerca (max 10 punti) in termini di:
      a)1. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo (max 2 punti);
      a)2. rilevanza dei programmi mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea (max 2 punti);
      a)3. risultati conseguiti negli anni 2014, 2015 e 2016 per l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 6 punti);
    • b) qualità dei soggetti proponenti (max 10 punti) in termini di:
      b)1. tradizione storica dell'ente richiedente (max 4 punti);
      b)2. rilevanza nazionale dell’ente richiedente (max 2 punti);
      b)3. rilevanza internazionale dell’ente richiedente (max 2 punti);
      b)4. attualità dell’ente sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica (max 2 punti);
    • c) coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto (max 20 punti) di cui:
      c)1. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 10 punti);
      c)2. rilevanza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento sostenute dall’ente (max 10 punti);
    • d) qualità della struttura (max 10 punti) in termini di:
      d)1. consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti);
      d)2. qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti);
      d)3. consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti);
      d)4. consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti);
      d)5. consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto).
  3. Sono ammesse esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a) a d) del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 6 per le lettere a) e b) e almeno pari a 12 per la lettera c).
  4. Al termine dei lavori la Commissione quantifica i contributi da riconoscere ai sensi del D.M. n. 44/2008 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni effettuate con particolare riferimento a quanto previsto nella lettera c), comma 2, del presente articolo. La Commissione propone altresì al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la graduatoria delle domande con i punteggi assegnati secondo i criteri indicati al comma 2 ed elabora una proposta di assegnazione. Sulla base di tale proposta, il Ministro provvede all’assegnazione dei contributi, approvando la Tabella Triennale ai sensi dell’articolo 6 del presente bando.

Articolo 6 - Modalità di emanazione della Tabella Triennale

  1. La Tabella Triennale è approvata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.
  2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.
  3. La Tabella Triennale è pubblicata sul sito del Ministero.

Articolo 7 - Modalità di erogazione dei contributi

  1. L'erogazione del finanziamento è disposta, su base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per il medesimo importo erogato secondo uno schema che verrà reso noto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e 50% a saldo.
  2. Ai fini dell’erogazione del saldo, gli enti ammessi al finanziamento dovranno produrre ai sensi del successivo articolo 8 le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della Tabella Triennale nonché la rendicontazione dettagliata e documentata delle spese sostenute nel medesimo anno di riferimento. Il saldo verrà erogato:
    • a) previo parere favorevole della Commissione sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonché sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalità istituzionali dell’ente;
    • b) previa verifica amministrativo-contabile della rendicontazione di cui al successivo art. 8 del presente bando da parte del competente ufficio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che trasferirà a ciascun ente un importo pari al 60% delle spese ammesse.

Articolo 8 - Controllo e monitoraggio

  1. Gli enti ammessi al contributo devono caricare sul servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio di cui all’art. 10, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio dell’anno di riferimento:
    • a) le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della Tabella Triennale;
    • b) la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'anno di riferimento della Tabella Triennale e il bilancio di esercizio chiuso. In particolare, gli enti dovranno rendicontare un importo pari alle spese di funzionamento ammesse al finanziamento, al fine del riconoscimento del contributo indicato nella Tabella Triennale.
  2. Le modalità di compilazione delle relazioni tecnico-scientifiche di cui alla lett. a) del comma 1 nonché della rendicontazione delle spese sostenute di cui alla lett. b) del comma 1 saranno disciplinate da apposite linee guida che verranno allegate al decreto di approvazione della Tabella Triennale.
  3. In caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione relativa all’annualità di riferimento entro il termine e secondo le modalità indicate nel presente bando, il Ministero provvede, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento per l’annualità di riferimento.
  4. Analogamente il Ministero provvede alla revoca del finanziamento per l’annualità di riferimento in caso di giudizio negativo espresso dalla Commissione sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
  5. In caso di minor importo rendicontato o di spese ritenute non ammissibili, il Ministero procede alla conseguente riduzione proporzionale del contributo concesso per l’annualità di riferimento.

Articolo 9 - Divieto di cumulo e revoca del contributo.

  1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono usufruire per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
  2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 10 - Presentazione delle domande.

  • 1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio dove dovranno essere altresì caricati obbligatoriamente gli allegati previsti dal presente decreto.
  • 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide all'utilizzo dei servizi.
  • 3. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione, gli enti dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività:

a) compilare e trasmettere la domanda e i relativi allegati tramite il servizio telematico SIRIO di cui ai commi precedenti, dalle ore 12:00 del giorno 11/09/2017 alle ore 15:00 del 12/10/2017. Oltre tale termine (ore 15:00 del 12/10/2017) il servizio telematico SIRIO non consentirà l’invio delle domande;
b) dopo la trasmissione della domanda tramite il sistema SIRIO, inviare all’indirizzo PEC dgric@postacert.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio del 19/10/2017, ore 15:00:
b)1. il file in PDF della domanda generato dal servizio telematico SIRIO (senza gli allegati), firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
b)2. la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con cui si attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione; 
b)3. la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della firma digitale apposta.

  • 4. Le domande trasmesse in difformità con quanto rappresentato nel presente articolo saranno escluse dalla procedura di selezione. In particolare, le domande trasmesse solo mediante servizio telematico SIRIO e non inviate all’indirizzo PEC sopra indicato saranno escluse così come le domande inviate all’indirizzo PEC ma non trasmesse mediante servizio telematico SIRIO. Saranno inoltre escluse le domande compilate ma non trasmesse sul servizio telematico SIRIO entro il termine perentorio del 12/10/2017, ore 15:00.
  • 5. Le domande una volta trasmesse mediante servizio telematico SIRIO non potranno essere più modificate.
  • 6. Tutto il materiale trasmesso sarà utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  • 7. I soggetti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della presente procedura. 

 

Articolo 11 - Informazioni

Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è il Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione Generale per il Coordinamento, la Programmazione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul servizio telematico SIRIO.

Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: tabtri.dm44@miur.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 11/09/2017.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

 

Documenti Allegati
  • Decreto Direttoriale n. 2235 del 07-09-2017

Sembra che tuo stia utilizzando Internet Explorer 8. Per una corretta visione del sito si prega di utilizzare una versione più aggiornata di Explorer oppure un browser come Firefox o Chrome