Glossario

Questa pagina racchiude alcune delle voci più frequenti nella pubblica amministrazione e, nello specifico, nelle attività di questo ministero. Le definizioni riportate sono brevi ed essenziali.

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COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.

ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA

E’ l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto a svolgere, a tempo pieno o parziale, il loro mandato sindacale, con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa. Il relativo periodo non comporta alcuna forma retributiva a carico dell’amministrazione.

ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE

Sono quelle riconosciute come titolari delle prerogative sindacali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001.

ATA

I profili ATA sono diversi - Collaboratore scolastico (CS), presente in tutte le scuole. Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), presente solo negli istituti agrari. Assistente Amministrativo (AA), presente in tutte le scuole. Assistente Tecnico (AT), presente solo nelle scuole secondarie di II grado, Cuoco (CU), previsto solo per nei convitti/educandati, Infermiere (IF), previsto solo nei convitti/educandati, Guardarobiere (GU), previsto solo nei convitti/educandati.

BANDO DI MOBILITA'

Il bando che l'amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilità volontaria e volontaria sperimentale. Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi.

C.C.N.L.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dall’ARAN e dalle confederazioni sindacali, regola le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

CLASSI DI CONCORSO

Le “classi di concorso”, contraddistinte da un codice e da una dizione in chiaro, sono raggruppamenti delle discipline insegnate nella scuola.
Ad esempio, la classe di concorso 52/A raggruppa gli insegnamenti di “materie letterarie, latino e greco nei licei classici”.

COMANDO

Rappresenta una mobilità temporanea di personale tra Amministrazioni o Enti appartenenti allo stesso comparto o a comparti diversi.

COMITATI DI SETTORE

I comitati di settore sono le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni che inviano gli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva all’Aran e ratificano le ipotesi di contratto che sono state stipulate dall’Aran sulla base degli stessi atti.

COMPARTI ED AREE DI CONTRATTAZIONE

I comparti e le aree di contrattazione (relative, rispettivamente, al personale non dirigenziale e dirigenziale) comprendono amministrazioni cui si applicano i medesimi contratti collettivi.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

La contrattazione integrativa costituisce la sede elettiva in cui si misurano le politiche aziendali pubbliche, sia dal punto di vista della produttività, che della verifica ed implementazione degli istituiti del rapporto di lavoro.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

La contrattazione collettiva relativa al personale contrattualizzato dipendente da pubbliche amministrazioni consiste in accordi con le OO.SS. volti a stabilire un trattamento retribuito garantito e le condizioni lavorative, secondo le procedure disciplinate dal DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165.

CONTROLLI ESTERNI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Per le amministrazioni previste dall’art. 40-bis, comma 2, del d. lgs. 165/2001, le ipotesi di contratti integrativi sono trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria e la legittimità normativa.

CONTROLLI INTERNI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

CONTROLLI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

In caso di parere positivo del Consiglio dei Ministri sull’ipotesi di CCNL, l’ARAN acquisisce il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, espresso dal Comitato di settore (e/o dal Governo). Successivamente l’ipotesi di accordo viene certificata dalla Corte dei entro 15 giorni dall’inoltro.

DIRIGENTE SINDACALE

Dirigente sindacale è il dipendente pubblico che ricopre cariche in seno agli organismi direttivi delle confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative.

DISTACCO

Utilizzo temporaneo di personale presso altre amministrazioni o enti pubblici, a fronte del quale non è richiesto uno specifico provvedimento formale.

DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO

E’ l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dirigenti sindacali dipendenti pubblici il diritto a svolgere, a tempo pieno o parziale, il loro mandato sindacale. Viene conseguentemente sospesa l’attività lavorativa. Il periodo è equiparato al servizio prestato presso l’amministrazione. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione con esclusione solo delle indennità per lavoro straordinario e di compensi collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative.

DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO - ANNO DI FORMAZIONE

L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validita’ e’ richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e di un’attivita’ seminariale di formazione di 40 ore. Ad ogni neoimmesso in ruolo e’ assegnato un tutor, docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. Al termine dell’anno di formazione, il docente discute con il comitato per la valutazione del servizio dei docenti una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) puo’ avvenire più volte senza limitazioni.

DOCENTI NEO - IMMESSI IMMESSI IN RUOLO - DOCUMENTI DI RITO

Il docente deve presentare entro il termine di trenta giorni, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente gia’ instaurato, la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti generali per l’accesso ai pubblici impieghi e di quelli specifici per l’accesso alla cattedra. In alternativa alla presentazione della documentazione, e’ consentito presentare dichiarazioni sostitutive, sottoscritte sotto la propria responsabilita’, per attestare fatti, stati o qualita’ per i quali e’ ammessa l’autocertificazione.

  • Le attestazioni di carattere sanitario non possono essere autocertificate.
  • I docenti gia’ di ruolo possono limitarsi a presentare lo stato di servizio o analogo certificato.
  • Certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza (non occorre piu’ l’estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune di origine).
  • Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
  • Certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato dalla Segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi.
  • Certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Comune dove si vota, in data non anteriore a 6 mesi.
  • Copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.
  • Certificato di idoneita’ al servizio, rilasciato dall’ASL o da un medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l’indicazione dell’esito dell’accertamento sierologico previsto dall’art. 7 della legge 837/1956

DSGA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. ll DSGA svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA.

ECCEDENZA

Situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale.

ESUBERO

Individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario, con le procedure previste dalla normativa vigente. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ETÀ PENSIONABILE

E’ l’età massima di permanenza nel mondo del lavoro. Le riforme previdenziali hanno portato un innalzamento della “partecipazione” soprattutto delle donne, tanto in termini di annualità lavorate quanto di anzianità anagrafica. I requisiti di età e di anzianità vengono rivisti, sulla base della speranza di vita, con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019.

FONDO PER LA MOBILITÀ

Il fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni previsto dall'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Circa la definizione dei criteri di utilizzo e delle relative modalità di gestione delle risorse si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2014.

FORME DI SCIOPERO NEL PUBBLICO IMPIEGO

Sono caratterizzate in base al livello di coinvolgimento o dagli attori che li originano, ossia organizzazioni sindacali o gruppi di lavoratori. Variano anche in base alla durata e all’importanza, da semplici manifestazioni al fine di trovare un accordo fino a dispute politiche e industriali protratte nel tempo.

FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE

Aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive sono istituti attraverso i quali viene riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto ad adempiere al mandato elettorale, con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa per una o più ore o per una o più giornate fino all’esaurimento di tale mandato.

GRADUATORIA

Elenco che stabilisce l’ordine di successione, secondo il merito, il diritto, di varie persone che prendono parte a un concorso, a una competizione, o aspirano a un impiego, e l’ordine stesso della successione.
Nell’ambito dell’insegnamento, sono distinte (e suddivise a loro volta in varie “fasce” di merito) le graduatorie a esaurimento (GAE) provinciali e le graduatorie di circolo e di istituto, oltre alle graduatorie di merito stilate in seguito a concorso pubblico.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

E’ una figura che grazie alla sua formazione specifica affianca l’alunno garantendogli, tramite interventi individualizzati, un’educazione e un’istruzione adeguata e che ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato dalla Direzione scolastica regionale su richiesta del Dirigente Scolastico in base all’attestazione di situazione di handicap redatta da uno specialista e alla diagnosi funzionale.

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI ENTI PUBBLICI E DI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

Gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI

Gli incarichi difunzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI

Gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione.

INCOMPATIBILITÀ

L'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

INCONFERIBILITA'

La preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

ISPEZIONE

Attività di controllo sulla regolarità dell’azione amministrativa. Detta attività viene svolta, in via ordinaria, con lettera di richiesta chiarimenti all’ufficio interessato e valutazione della risposta, con le motivazioni in essa contenute. Nell’anno sono programmate verifiche con i Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare sulle spese sostenute dagli enti locali. Accertamenti sono anche effettuati con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza.

MEDIAZIONE

L’assistenza alle parti controverse è garantita da un terza parte indipendente (il mediatore). Nella mediazione la terza parte è attivamente più coinvolta rispetto alla conciliazione e prova a suggerire proposte e metodi per una risoluzione del problema che sia accettabile da entrambe le parti.

MOBILITÀ D'UFFICIO

La mobilità disposta all'interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

MOBILITÀ DA FINANZIARE CON LE RISORSE PER LE ASSUNZIONI

La mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni.

MOBILITÀ FUNZIONALE

La mobilità d'ufficio e la mobilità obbligatoria tra pubbliche amministrazioni disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

MOBILITÀ NEUTRALE PER LA FINANZA PUBBLICA

La mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

MOBILITÀ OBBLIGATORIA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la mobilità disposta, anche senza l'assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.

MOBILITÀ PRELIMINARE ALL'INDIZIONE DI PUBBLICI CONCORSI

Le procedure di mobilità volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

MOBILITÀ PROFESSIONALE

Per mobilita’ professionale si intendono: passaggio di cattedra e passaggio di ruolo. Passaggio di cattedra: nell’ambito dello stesso ordine di scuola, possedendone i requisiti (abilitazione), da una classe di concorso ad un’altra (per esempio, dalla classe di concorso A033 alla classe di concorso A059, oppure da A017 ad A019). Passaggio di ruolo: possedendone i requisiti, da un ordine di scuola a un altro (per esempio, dalla scuola primaria alla classe di concorso A043 della secondaria di I grado oppure dalla A345 (Inglese secondaria di I grado) alla A346 (Inglese secondaria di II grado).

MOBILITÀ VOLONTARIA

Le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

MOBILITÀ VOLONTARIA SPERIMENTALE

Le procedure di mobilità volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di appartenenza.

ORGANICO DI DIRITTO

La dotazione di posti per il personale educativo, docente ed Ata assegnata annualmente alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti o previsti e di classi da costituire, tenendo conto delle dotazioni organiche che vengono attribuite a ciascun Ufficio Scolastico Regionale dal Ministero dell’Istruzione

ORGANICO DI FATTO

La dotazione di posti per il personale educativo, docente ed Ata assegnata alle Istituzioni scolastiche adeguata, dopo la definizione dell’organico di diritto, con integrazioni o diminuzioni di posti rispetto alle situazioni di fatto che possono verificarsi come, ad esempio, la necessità di costituire una nuova sezione per un incremento di alunni

PART TIME

Il rapporto di lavoro con modalita’ Part Time e’ un contratto di lavoro subordinato organizzato sulla base di un orario di lavoro ridotto rispetto a quello fissato dai contratti collettivi di lavoro, con una proporzionale riduzione del compenso del lavoratore.

PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI CUMULATI SOTTO FORMA DI DISTACCO

E’ l’istituto attraverso il quale viene riconosciuta alle confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative la possibilità di cumulare le ore di permesso sindacale spettanti per lo svolgimento del mandato, in modo da consentire al rispettivo dirigente sindacale lo svolgimento dell’attività sindacale fino ad un massimo di un intero anno, pari a 1.572 ore lavorative.

PERMESSO SINDACALE NON RETRIBUITO

E’ l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto a svolgere attività sindacale, nonché a partecipare a trattative, congressi e convegni di natura sindacale, assentandosi dal posto di lavoro con la sospensione della propria attività lavorative per alcune ore o per una o più giornate. Il periodo trascorso in permesso sindacale non è retribuito.

PERMESSO SINDACALE RETRIBUITO PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI DIRETTIVI

E’ l’istituto con cui viene riconosciuto il diritto a partecipare alle riunioni degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali, indette dalle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative di appartenenza. Comporta l’assenza dal posto di lavoro del dirigente sindacale per alcune ore o per una o più giornate. Il periodo trascorso è equiparato al servizio prestato presso l’amministrazione e viene regolarmente retribuito, con esclusione solo delle indennità per lavoro straordinario e di compensi collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

PERMESSO SINDACALE RETRIBUITO PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

E’ l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici, ivi compresi quelli eletti negli organismi di rappresentanza del personale (RSU), il diritto a svolgere attività sindacale, nonché a partecipare a trattative, congressi e convegni di natura sindacale Comporta l’assenza dal posto di lavoro del dirigente sindacale per alcune ore o per una o più giornate. Il periodo trascorso è equiparato al servizio prestato presso l’amministrazione e viene regolarmente retribuito, con esclusione solo delle indennità per lavoro straordinario e di compensi collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

PREPENSIONAMENTO

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, esclusivamente a favore di tale personale. Si rinvia alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 29 luglio 2013, n. 3, in materia di pensionamenti in caso di soprannumero.

PREROGATIVE SINDACALI

Le prerogative sindacali sono gli istituti negoziali previsti dai Contratti Quadro del pubblico impiego che consentono l’espletamento delle attività sindacali. Vengono concesse ai dirigenti sindacali e possono essere retribuite o non retribuite.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione. Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50% del montante finale accumulato).

PREVIDENZA

Il sistema previdenziale In Italia è fondato su tre pilastri: la previdenza obbligatoria, la previdenza complementare (mediante Fondi negoziali “chiusi” o Fondi negoziali “aperti”), la previdenza integrativa.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ costituita da forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico, attuate mediante i fondi pensione negoziali “chiusi” ed “aperti”.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

E’ la pensione ottenuta dal contributo diretto del lavoratore che “integra” il trattamento previdenziale pubblico frutto della propria vita lavorativa. E’ una forma di contribuzione volontaria per il futuro previdenziale del lavoratore. Sono quindi forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

E’ la prima forma di tutela previdenziale che assicura ai lavoratori la pensione di base. E’ di natura obbligatoria ed è erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Nel corso degli anni la retribuzione pensionabile è passata da un calcolo basato su criteri retributivi ad un altro con criteri retributivi e calcolata in base all'entità dei contributi versati dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Maggiorazione dell’anzianita’ di ruolo per effetto della valutazione dei servizi pre-ruolo riconoscibili solo dopo la conferma in ruolo.

SOPRANNUMERARIETÀ

Situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti.

SUPPLENZA ANNUALE

Supplenza che viene conferita su posto vacante e/o disponibile fino al 31 agosto.


AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione con la quale un soggetto certifica, sotto la propria responsabilita', la propria identita' o attesta il possesso di determinati requisiti.

AT

Ambito territoriale.

CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi e' un documento di trasparenza destinato ai cittadini da parte di un'amministrazione pubblica - o da un'azienda erogatrice di un servizio di pubblica utilita' - con il quale l'ente esplicita i propri orientamenti e dichiara quali sono le prestazioni che si impegna a erogare. La Carta rappresenta uno degli strumenti di gestione della qualita' dei servizi pubblici a disposizione delle amministrazioni.

CITIZEN SATISFACTION

Percezione del grado di soddisfazione del cittadino-utente rispetto ai servizi forniti nella comunità territoriali dai responsabili degli enti e delle strutture locali.

DELEGA

Si definisce delega l’atto di legittimazione con il quale una persona fisica o giuridica viene investita di poteri e facoltà che spetterebbero esclusivamente ad altra entità secondo l’ordinamento generale o particolare di questa.

DIPARTIMENTO (MINISTERO)

Struttura organizzativa di primo livello, finalizzata ad assicurare l’esercizio organico e integrato delle funzioni di un ministero. Il d. legisl. 300/1999, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dei ministeri ha previsto (art. 5) la figura del d. in alternativa a quella della direzione generale. Ai d. sono attribuiti compiti finali che abbracciano grandi aree, e i relativi compiti strumentali, compreso l’indirizzo e il coordinamento delle unità di gestione dei d. medesimi, nonché l’organizzazione e la gestione delle relative risorse, umane e finanziarie. Al vertice dell’organo è preposto il capo d. , il quale è responsabile dei risultati raggiunti dagli uffici di livello dirigenziale compresi nel d. stesso e svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo dei medesimi uffici.

DIPARTIMENTO (UNIVERSITA’)

Nel sistema universitario, organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea della stessa facoltà. L’istituzione del d. è stata introdotta dalla l. 28/21 febbraio 1980. Al d. spetta di promuovere e coordinare l’attività di ricerca, nonché di organizzare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, inoltre, all’attività didattica, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione o di scuole dirette a fini speciali; collabora, infine, con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, all’elaborazione e all’attuazione di programmi d’insegnamento relativi a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

E-GOVERNMENT

Complesso di regole e soluzioni tecnologiche per il governo del Sistema Paese attraverso la promozione di ogni possibile sinergia tra la Pubblica Amministrazione e la società civile.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI

Le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO

Le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

 

ENTI PUBBLICI

Gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, omunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da una pubblica amministrazione.

ENTI VIGILATI

Enti pubblici o privati controllati sottoposti alla vigilanza esercitata dal Ministro per legge o su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ISTITUZIONE PUBBLICA

Unita’ giuridico-economica la cui funzione principale e’ quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita.

ISTANZA

Richiesta indirizzata a una pubblica autorità. Può essere presentata onLine (ad esempio, istanza di partecipazione a concorso a posti e cattedre per titoli ed esami).

NULLA OSTA

Dichiarazione rilasciata da un’autorità amministrativa che attesta l’inesistenza di impedimenti allo svolgimento di un’attività (ad esempio, il “nulla osta il trasferimento ad altra scuola”). È un atto indirettamente permissivo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.

OBIETTIVO STRATEGICO

È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo.

OPEN GOVERNAMENT

Con l’espressione open government si fa riferimento ad un nuovo modo di essere delle pubbliche amministrazioni che, anche mediante l’uso delle nuove tecnologie, si rendono trasparenti, scrutinabili (accountable) e aperte a processi di partecipazione e all’adozione di misure per l’integrità.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

Organismo Indipendente di Valutazione della performance. L’OIV è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance.

ORGANISMO INTERMEDIO

Ai sensi del Regolamento UE 1303/13, qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

PON (programma operativo nazionale)

Programma operativo nazionale: documento di attuazione della programmazione europea, proposto dallo Stato nazionale (attraverso un’amministrazione centrale che svolge il ruolo di Autorità di Gestione) e approvato dalla Commissione Europea.

POR (programma operativo regionale)

Programma operativo regionale: documento di attuazione della programmazione europea, proposto da una Regione (che svolge il ruolo di Autorità di Gestione) e approvato dalla Commissione Europea

Pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per amministrazioni pubbliche, quindi, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti.

USR

Ufficio scolastico regionale

AUTONOMIA

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; essa "e' garanzia di liberta' di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalita' e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento". Il regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e individua le funzioni ad esse trasferite. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è uno degli organi di gestione della scuola; è un organo collegiale formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti, in servizio nei vari plessi dell’istituto. Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’Istituto in tutte le sue componenti.
È l'organo responsabile dell'impostazione didattica ed educativa dell'Istituto.

  • piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)
  • individuare funzioni strumentali, referenti di aree disciplinari e commissioni di lavoro
  • discutere e valutare le proposte relative all'azione educativa, formulate da consigli di interclasse e di classe
  • vagliare le attività parascolastiche ed extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate, proposti dai consigli di interclasse e di classe
  • deliberare in materia di programmazione educativa, adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio, iniziative per il sostegno di alunni in difficoltà.
  • valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici proposti dai consigli di interclasse e di classe
  • affrontare problemi dell’ambiente scolastico e/o sociale.

Il Collegio unitario, formato da tutti gli insegnanti, di ogni grado di scuola dell’Istituto, si riunisce almeno due volte l’anno.

CONSIGLIO DI CLASSE

Nelle scuole medie inferiori e’ composto da tutti i docenti della classe e da 4 rappresentanti dei genitori; e’ presieduto dal dirigente scolastico o da un docente facente parte del consiglio, da lui delegato. Nelle scuole secondarie superiori, il consiglio di classe e’ composto da tutti i docenti della classe, da 2 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti degli studenti; e’ presieduto dal dirigente scolastico o da un docente del consiglio da lui delegato.

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Organo collegiale a livello di istituto, composto dai rappresentanti dei docenti, del personale ATA, dei genitori, degli alunni (solo per le scuole superiori) e dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio d’Istituto e’ dotato di autonomia amministrativa e ha, principalmente, il potere di deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, per cio’ che riguarda l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

CURRICOLO

Piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, ogni istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le attivita’ fondamentali stabilite a livello nazionale, quelle fondamentali alternative tra loro, quelle integrative e gli spazi di flessibilità.

ISTITUTI COMPRENSIVI

Possono comprendere scuola dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria (ex scuola elementare), scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)

DATI GIUDIZIARI

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita’ di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

DATI IDENTIFICATIVI

Sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

DATI SENSIBILI

I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

CIRCOLARE MINISTERIALE

Documento recante una normativa interna della pubblica amministrazione e trasmesso in forma identica a più destinatari.

DECRETO LEGGE

Provvedimento provvisorio con forza di legge, emesso dal governo in caso di urgente necessità, la cui efficacia viene meno se non è convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dall’atto di emanazione.
Cfr. l’art. 77 della Costituzione, che recita “L’istituto dei decreti legge è disciplinato dalla Costituzione Italiana, che all’art. 77 recita “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

DECRETO LEGISLATIVO

Atto, avente forza di legge, emanato dal potere esecutivo per delega del potere legislativo.

DECRETO MINISTERIALE

Atto amministrativo emanato da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero.

DIRETTIVA GENERALE

Atto con il quale il Ministro definisce annualmente obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare a cura della struttura generale affidatagli.

ORDINANZA

Le ordinanze possono essere emanate, dalle autorità espressamente legittimate, nei soli casi contemplati dalla legge, normalmente per situazioni particolari che non possono essere fronteggiate con i normali mezzi giuridici. Per tale motivo le ordinanze sono qualificate anche come atti aventi la fonte di produzione nella ‘necessità’; esse sono sottratte all’applicazione della regolamentazione amministrativa ordinaria e sottoposte a disciplina speciale. Data tale loro natura, l’efficacia temporale delle ordinanze è limitata alla sussistenza della causa che ne ha determinato l’emanazione e, per lo stesso motivo, le ordinanze entrano in vigore non appena, in qualsiasi modo, siano note al pubblico.

Si qualificano ordinanze anche gli atti adottati per l’esecuzione di norme contenute nei regolamenti comunali o in leggi speciali; tali ordinanze non hanno contenuto normativo ma sono, di regola, mere comunicazioni rivolte alla generalità dei cittadini, dalle quali la legge può far discendere determinati effetti (ad esempio, le ordinanze per le vaccinazioni obbligatorie). Alle ordinanze si può ricorrere anche in presenza di fatti di disfunzione amministrativa o in presenza di fatti di amministrazione complessa (cosiddetti grandi eventi) connotati da fattori non di urgenza ma di corretto coordinamento.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

L'abilitazione all'esercizio di una professione e' un titolo conseguito a seguito del superamento di un apposito esame, definito "Esame di Stato" (ad esempio, abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, abilitazione all'insegnamento, abilitazione alla professione di medico chirurgo). Il conseguimento dell'abilitazione puo' consentire l'iscrizione a un albo professionale o a un ordine.

CFP - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Strutture gestite dalla Regione, dai Comuni o da altri enti convenzionati con le Regioni, dove si svolgono corsi di formazione professionale, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di qualifica professionale triennale, di qualificazione, di specializzazione o di aggiornamento.

CREDITO FORMATIVO

Attestazione di un percorso formativo che certifica l’acquisizione di una determinata abilita’ o conoscenza, che consente di svolgere solo alcuni moduli formativi per il raggiungimento di uno specifico obiettivo formativo.

IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Offerta formativa diretta a giovani e adulti, occupati e non occupati. Vi si accede dopo il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore. I corsi IFTS sono istituiti con finanziamenti regionali e svolti all’interno degli stessi istituti superiori.

PCTO

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: E’ una novità della riforma Moratti prevista per gli alunni della scuola superiore che hanno compiuto i 15 anni. L’alternanza prevede che gli studenti dell’istruzione e dell’istruzione/formazione professionale possano richiedere di svolgere una parte dell’attività formativa presso aziende private o statali; tali attività verranno programmate dalla scuola insieme all’azienda e saranno valutate e certificate come competenze acquisite dall’alunno.

TFA - SOSTEGNO

Tirocinio Formativo Attivo rivolto ai docenti che vogliono ottenere una specializzazione che permetterà loro di diventare insegnanti di sostegno.

TIROCINIO

Periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di una professione, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto titolo di studio, sotto la guida di persona esperta e nel luogo nel quale tale attività viene svolta regolarmente.
Il linguaggio giuridico definisce il tirocinio come uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.

COACHING

Metodo di sviluppo di una persona, di un gruppo o di un’organizzazione, che si svolge all’interno di una relazione facilitante, basato sull’individuazione e l’utilizzo delle potenzialità per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento/miglioramento autodeterminati e realizzati attraverso un piano d’azione.

COUNSELING

Intervento di supporto psicologico basato sulla consulenza. Prevede il coinvolgimento dei vari attori della comunità scolastica, al fine di stimolare le loro capacità di reazione e di promuovere consapevolezza rispetto alle dinamiche sociali. Rivolto ad individui con problematiche di varia natura, è diretto al superamento delle difficoltà di adattamento rispetto a specifiche situazioni di tensione.

DEVIANZA

Condotta di una persona o di un gruppo che viola le aspettative di ruolo, le norme sociali e i valori della maggioranza dei membri di una collettività e che per questa ragione suscita una qualche forma di reazione sociale.

DISAGIO

Forma di malessere che nasce per lo più da una cattiva interazione tra l'individuo e il suo ambiente di riferimento. Comporta a livello psicosociale un incremento dei livelli di stress e conflittualità che possono sfociare in vere e proprie “devianze”.

DISPERSIONE SCOLASTICA

Insieme di fenomeni e processi consistenti nella mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare; ciò determina rallentamenti, ritardi o altre interruzioni più o meno prolungate di un iter scolastico, che possono portare all'abbandono.

DIVARIO TERRITORIALE

Condizione in cui ad aree densamente popolate, dove sono localizzate molte imprese, si contrappongono zone a bassa densità dove è difficile far attecchire i semi dello sviluppo economico. Le cause di tali divari territoriali possono essere di vario genere, ad esempio l’esistenza di vantaggi comparati legati alle risorse naturali, differenti dotazioni locali di capitale umano, differenti qualità del contesto istituzionale nel quale si svolge l’attività d’impresa, ecc. Si tratta di fattori che, a loro volta, sono influenzati dal grado di sviluppo economico: per tale ragione è tipicamente difficile individuare le cause dei divari territoriali e, di conseguenza, attuare efficaci politiche economiche per la convergenza territoriale.

EMPOWERMENT

Processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, utile a far emergere risorse latenti e a portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Analogamente, in italiano si può tradurre con "valorizzazione", "potenziamento" o "riqualificazione" o "conferimento di responsabilità".

FONDI STRUTTURALI

I fondi strutturali sono gli strumenti di intervento creati e gestiti dall'Unione europea per finanziare vari progetti di sviluppo all'interno dell'Unione europea. Gli obiettivi principali dei fondi strutturali sono tre: la riduzione delle disparità regionali in termini di ricchezza e benessere, l'aumento della competitività e dell'occupazione e il sostegno della cooperazione transfrontaliera.
I fondi strutturali, ossia: FESR - fondo europeo di sviluppo regionale e FSE - Fondo sociale europeo, per citare i più recenti, sono strumenti polivalenti (finanziari, di programmazione, di pianificazione, ecc.) che da un lato sono stati creati dalla UE per cofinanziare e programmare, in modo pluriennale, gli interventi sul territorio, e dall'altro hanno sigle differenti perché si occupano di aree funzionali differenti, organicamente volti al fine complessivo ora ricordato.
Inoltre a livello delle singole Regioni UE i fondi strutturali vengono espressi da specifici programmi, analoghi nei fatti agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. Tra questi si possono menzionare i cosiddetti programmi operativi (PO) sia regionali (POR) sia sovraregionali (PON), vincolati alle linee guida dettate dai rispettivi regolamenti.

MENTORING

Metodologia di formazione che fa riferimento a una relazione (formale o informale) uno a uno, tra un soggetto con più esperienza (senior, mentor) e uno con minore esperienza (junior, mentee), cioè un allievo o un piccolo gruppo di allievi, per promuovere in quest'ultimo lo sviluppo delle competenze.

MILESTONE

Obiettivo intermedio da raggiungere (o raggiunto) nello svolgimento di un progetto, pianificato in termini temporali e qualitativi. Le milestone individuano spesso fasi chiave dell’attuazione delle misure (e.g. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, etc.). Per valutare il raggiungimento delle milestone si fa riferimento pertanto a indicatori più qualitativi che quantitativi, quali l'approvazione di una legge o di un decreto ministeriale.

ORIENTAMENTO

Percorso mirato al fine di permettere agli individui di riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze.

TARGET

Risultati attesi dagli interventi, quantificati con indicatori misurabili ben specificati (e.g. km di ferrovie costruite, metri quadri di superfice oggetto di interventi di efficientamento energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, etc.), da raggiungere - nel caso del PNRR - tramite una determinata misura (riforma e/o investimento). Per valutare il raggiungimento dei target si utilizzano dunque indicatori quantitativi, come il numero di realtà che usufruiscono di determinati incentivi o l’incremento di personale.

AUDIT

Attività atta a determinare tramite indagine l’adeguatezza ed aderenza di un processo o organizzazione a stabilite procedure, istruzioni operative, specifiche, standard ed altri requisiti funzionali e a verificarne l’applicazione. Può essere definito come il risultato di azioni volte ad assicurare le migliori condizioni di lavoro. Il benessere organizzativo è connesso sia alla definizione di regole formali e informali di funzionamento dell’organizzazione sia allo sviluppo di comportamenti che, a livello organizzativo e individuale, possano ridurre i rischi per la salute, incrementare la qualità della vita di lavoro e accrescere simultaneamente la soddisfazione delle persone e le performance individuali e di sistema.

ACCOUNTABILITY

Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (accountors), del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica), sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. Tale responsabilità richiede giudizio e capacità decisionale, e si realizza nei confronti di uno o più portatori di interessi (account-holders o accountees) con conseguenze positive (premi) o negative (sanzioni), a seconda che i risultati desiderati siano raggiunti o disattesi. L’accento non è sulla responsabilità delle attività svolte per raggiungere un determinato risultato, ma sulla definizione specifica e trasparente dei risultati attesi che formano le aspettative, su cui la responsabilità stessa si basa e sarà valutata. La definizione degli obiettivi costituisce un mezzo per assicurare l’accountability.

BENCHMARK

Il processo di confronto attraverso cui identificare, comprendere e importare, adattandole, buone pratiche sviluppate in altri contesti al fine di migliorare la performance organizzativa. Analisi di benchmarking possono essere effettuate relativamente a strategie, processi, prodotti e servizi. Il “benchmark” è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione. Il confronto avviene con un “elemento” ritenuto il “migliore” a comunque riconosciuto come standard a cui tendere. Il benchmarking è interno quando il confronto riguarda la medesima amministrazione o ente; esterno quando il confronto è fatto rispetto ad altre pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali.

BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il benessere organizzativo è connesso sia alla definizione di regole formali e informali di funzionamento dell’organizzazione sia allo sviluppo di comportamenti che, a livello organizzativo e individuale, possano ridurre i rischi per la salute, incrementare la qualità della vita di lavoro e accrescere simultaneamente la soddisfazione delle persone e le performance individuali e di sistema.

CSM (CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT)

E’ la capacità di una pubblica amministrazione di progettare e gestire in modo proattivo e partecipato i diversi interventi che mirano ad assicurare nel tempo la soddisfazione di utenti, cittadini e stakeholder. Il CSM richiama il tema della misurazione della soddisfazione ma lo contestualizza in un ambito più ampio, volto all’ascolto dell’utenza e finalizzato al miglioramento dei servizi.

OUTCOME

Effetto o impatto di un’azione; viene utilizzato per indicare la conseguenza di un attività o di un processo dal punto di vista degli utenti e più in generale degli Stakeholder. Misura la percezione dell'utilità sociale creata. Non rappresenta ciò che è stato fatto, ma il Valore Pubblico che ha prodotto.

OUTPUT

Risultato che si ottiene immediatamente al termine di un’attività o di un processo; esprime la capacità dell'ente di raggiungere gli obiettivi che si è dato. (es. n. utenti assistiti, serviti, riabilitati).

PERFORMANCE

La performance viene intesa, in ambito organizzativo, come prestazione efficace, ossia come il contributo che l’azione di un soggetto, individuale o anche collettivo, ad es. un gruppo di lavoro, un’unità operativa, etc., apporta al raggiungimento di specifici risultati dell’organizzazione. Nelle amministrazioni pubbliche il concetto di performance è stato introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha disciplinato il ciclo della performance.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

SEMPLIFICAZIONE

È la politica che ha l'obiettivo di semplificare le norme e le procedure e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese. L’obiettivo si raggiunge attraverso l'utilizzo di molteplici strumenti: innovazione normativa, organizzativa e tecnologica.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Sono essenziali tutti i servizi pubblici ( indipendentemente dalla natura privata o pubblica del soggetto erogatore) volti a garantire i diritti “alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”. Tale elenco può essere ampliato solo dal legislatore.

STAKEHOLDER

Uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione stessa. Gli stakeholder possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi.

BEST PRACTICES

Sono le "migliori pratiche" operative attuate nello svolgimento di una specifica fase di produzione, organizzazione o erogazione di un servizio.

FEEDBACK

Ritorno alla fonte di partenza di un’azione o di un messaggio, inteso come effetto prodotto dal comportamento o dal messaggio.

VISION

Tensione verso un obiettivo che si pone come meta ideale, fortemente voluta nell’organizzazione, nella strategia e nell’azione aziendale.

MISSION

Scopo istituzionale dell’impresa, ovvero complesso delle finalità e dei valori che la identificano nello scenario economico-sociale e costituiscono il presupposto di ogni sua strategia e azione.

E-LEARNING

Processo di formazione a distanza, attraverso la Rete, particolarmente diffuso nelle iniziative di formazione in ambienti evoluti dal punto di vista informatico.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La PostaCertificat@ è un servizio che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC; è uno strumento che conferisce a un messaggio di posta elettronica il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto, poiché i protocolli di sicurezza utilizzati fanno in modo che non sia possibile modificare il contenuto del messaggio e degli eventuali allegati.

USABILITA'

L'usabilità è un concetto definito dalla norma 9241 'Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)' dell' ISO (International Organization for Standardization), come "il grado con cui un prodotto può essere usato da specifici utenti per eseguire specifici compiti con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso". In pratica definisce il grado di facilità e soddisfazione con cui avviene un'interazione uomo-artefatto.

DICHIARAZIONE DI VALORE

La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

EQUIPOLLENZA

Indica l’uguale valore ed efficacia di due o più titoli.

EQUIVALENZA

L'equivalenza è un giudizio che accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano ed è emessa per consentire, ai cittadini UE e non, la partecipazione a un concorso pubblico cui segua l'istaurazione di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato

ESAMI D’IDONEITA’

Prove scritte e orali strutturati per tutte le materie del corso, per i candidati che provengono da istituti o scuole non statali e non legalmente riconosciute, i quali si presentano per l’iscrizione a una classe o all’esame finale. Gli esami di idoneita’ si svolgono in due sessioni: a giugno e a settembre.

MASTER UNIVERSITARIO

Il Master universitario è un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Fornisce conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale, ed è rivolto anche a professionisti che sentano la necessità di riqualificarsi.
Sulla base di apposite convenzioni, i Master universitari possono essere attivati dall’Ateneo anche in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri e con enti pubblici o privati.
I Master universitari sono di I e II livello. Ai master di II livello si accede solo con laurea specialistica (o magistrale) o con laurea “vecchio ordinamento”.

CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)

I CFU sono i crediti formativi universitari, introdotti con la riforma dell'universita' del 1999 (Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509), che sostituiscono la tradizionale differenza esistente tra annualita' e semestralita', oltre a consentire una semplificazione a riguardo del riconoscimento di esami sostenuti in altre universita' italiane o europee (ad esempio nell'ambito del Programma Erasmus): i crediti sono infatti trasferibili attraverso il sistema ECTS (European Credit Transfer System). I crediti sono quindi l'"unita' di misura" dello studio dello studente universitario; in tal senso, un anno di studio corrisponde a 1500 ore di studio, pari a 60 CFU. I CFU consentono di comparare diversi corsi di studio delle universita' italiane ed europee attraverso una valutazione del carico di lavoro richiesto allo studente in determinate aree disciplinari per il raggiungimento di obiettivi formativi definiti. I crediti acquisiti durante un corso di studio possono essere riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi di studio.

DEBITO FORMATIVO

Valutazione data dal Consiglio di classe riguardante alunni che presentano carenze significative nella preparazione complessiva. Ai sensi del decreto ministeriale 80/2007 art. 6, gli interventi didattici di recupero dei debiti formativi devono essere svolti “di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

INVALSI

L’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione stila un rapporto annuale sui risultati degli apprendimenti e provvede alla valutazione degli apprendimenti degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, l’INVALSI assicura la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari (come OCSE-PISA) e predispone i testi da sottoporre al Ministro per la prova nazionale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

CTP - Centri Territoriali Permanenti

Istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione insieme ai Comitati Provinciali, tramite gli Uffici Scolastici Regionali (Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997), si configurano come “luoghi di lettura dei bisogni, progettazione di certificazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in eta’ adulta, nonche’ di raccolta e diffusione della documentazione”. Finora, l’offerta formativa dei CTP ha riguardato principalmente due tipi di interventi: i corsi di istruzione, per il conseguimento di un titolo di studio e percorsi di alfabetizzazione funzionale per materie quali l’informatica, la lingua straniera e l’italiano per gli stranieri.

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