Abilitazione Scientifica Nazionale

Con l’articolo 16 della Legge 240 del 2010, per la partecipazione ai concorsi nelle singole università per la qualifica di professore di I o II fascia, è previsto come requisito necessario il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
L’Abilitazione Scientifica Nazionale è una procedura di valutazione non comparativa gestita direttamente dal Ministero attraverso le Commissioni nazionali di ognuno dei Settori concorsuali.
L’Abilitazione Scientifica Nazionale costituisce pertanto il titolo richiesto per partecipare:

  • ai concorsi indetti dagli atenei con procedura aperta (ex art. 18, L. 240/2010);
  • ai concorsi riservati (fino all’anno 2019) a coloro che già sono in servizio presso l’ateneo (ex. art. 24, comma 6, L. 240/10);
  • alle procedure di assunzione per coloro che, essendo inquadrati come ricercatori di tipo b) (tenure – track), possono al termine del triennio essere assunti come professori di II fascia (ex. art. 24, comma 5, L. 240/2010).

Riforma dell’Abilitazione. L’Abilitazione Scientifica Nazionale è stata oggetto di alcune modifiche normative nel corso del 2014: da procedura a cadenza annuale (tornate 2012 e 2013) è diventata una procedura senza soluzione di continuità che si svolge durante tutti i mesi dell’anno. Nel processo dell’Abilitazione, sono coinvolte 190 commissioni concorsuali (corrispondenti ai Settori concorsuali). Le Commissioni sono composte da cinque Professori ordinari, sorteggiati dal MIUR nell’ambito di apposite liste formate dall’ANVUR.
Tutte le procedure, dalla fase della candidatura alla pubblicazione dei risultati, sono gestite in modalità telematica. I risultati e gli atti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale sono altresì consultabili direttamente attraverso l’apposita piattaforma ASN.

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